Cassazione Civile, Ordinanza n. 21548/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società, destinataria di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006 ai fini IRAP e IVA, aveva visto rettificati reddito d’impresa e volume d’affari sulla base di verifiche della Guardia di Finanza scaturite da esposti dell’ex socio e co-amministratore. L’accertamento si fondava su documentazione extracontabile ritenuta rappresentativa di una contabilità parallela "in nero" e di ricavi occultati. La CTR aveva confermato solo in parte l’atto, annullandolo limitatamente ad alcuni importi ritenuti non sufficientemente provati. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo motivo, la violazione delle norme in tema di accertamento tributario e presunzioni semplici, sostenendo che un tabulato Excel privo di data e sottoscrizione, proveniente dall’ex socio animato da inimicizia e interesse a danneggiare la società, non poteva essere trattato come documentazione acquisita ma solo come dichiarazione di terzo, quindi mero indizio. Con il secondo motivo denunciava la violazione delle norme sull’accesso e verifica e dello Statuto del contribuente, lamentando che i dati della presunta contabilità parallela non avessero trovato adeguati riscontri nelle indagini e che la CTR avesse trascurato un prospetto contabile da cui, secondo la società, gli incassi contestati sarebbero derivati da vendite al minuto regolarmente scontrinate.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito l’esame dei due motivi e li ha ritenuti complessivamente infondati e in parte inammissibili. Ha ritenuto corretto l’apprezzamento della CTR, la quale aveva valorizzato la documentazione extracontabile e i riscontri della Guardia di Finanza, tra cui fogli rinvenuti presso la sede sociale coerenti per date, descrizioni e importi con i tabulati forniti dall’ex socio, qualificandoli come contabilità in nero e quindi come presunzione semplice utilizzabile ai fini dell’accertamento. Ha inoltre osservato che il prospetto prodotto dalla società non dimostrava che gli incassi occulti coincidessero con ricavi già confluiti nella contabilità ufficiale mediante scontrino fiscale. Le doglianze che miravano a contestare l’apprezzamento delle prove sono state dichiarate inammissibili perché si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’Agenzia, ed è stato disposto l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come norma in materia di accessi, ispezioni e verifiche ai fini IVA; la Corte non ravvisa violazione nell’operato dell’Ufficio e nella valorizzazione degli elementi extracontabili.
art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato tra le norme sulla rettifica dell’imponibile IVA; la Corte conferma la legittimità dell’accertamento fondato su presunzioni e riscontri documentali.
art. 7 del D. Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato con riferimento ai poteri istruttori e alla disciplina probatoria del processo tributario; non risulta violato dal giudice di merito.
art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale base della rettifica del reddito d’impresa; la Corte ribadisce che l’accertamento può fondarsi su presunzioni semplici.
Le presunzioni semplici sono prova completa e possono sorreggere l’accertamento, anche in via esclusiva, se il giudice di merito le ritenga attendibili e gravi, precise e concordanti.
art. 12 della L. n. 212 del 2000
Richiamato dal ricorrente in tema di garanzie del contribuente nelle verifiche; la Corte non ravvisa la dedotta violazione.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- La contabilità "in nero", anche se costituita da appunti, prospetti o documenti informatici privi di formalità, è utilizzabile come elemento presuntivo per provare operazioni non contabilizzate, purché il giudice di merito ne apprezzi la coerenza complessiva con gli altri riscontri.
- Le presunzioni semplici costituiscono prova piena nel processo civile e tributario e possono essere poste anche da sole a base della decisione, se il giudice le ritiene idonee a dimostrare il fatto costitutivo dell’accertamento.
- La censura che, sotto l’apparente veste di violazione di legge, mira in realtà a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito è inammissibile in cassazione.
- Per superare un accertamento fondato su documentazione extracontabile, il contribuente deve fornire una prova concreta e specifica idonea a dimostrare che gli importi contestati siano già stati regolarmente registrati nella contabilità ufficiale o diversamente giustificati.
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