Cassazione Civile, Ordinanza n. 11479/2025 del 01/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che, accogliendo l'appello del Comune, aveva riformato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente in una lite su un avviso di accertamento relativo al recupero della TARES per l'anno 2013. In primo grado l'avviso era stato ritenuto nullo per difetto di motivazione, perché non individuava puntualmente la superficie assoggettabile a tributo e non teneva conto di una precedente sentenza che aveva demandato al Comune il ricalcolo della superficie. La CTR ha invece ritenuto che il Comune non avesse ancora rideterminato la superficie sulla base delle risultanze peritali richiamate dalla precedente decisione, accertando una superficie reale maggiore rispetto a quella dichiarata dalla società, e che la contribuente non avesse subito un danno perché la tassa era stata calcolata sulla minor superficie dichiarata. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, deducendo che la CTR non avesse indicato atti, documenti ed elementi fattuali posti a base della decisione e avesse dato per pacifica la coincidenza tra dichiarazione e avviso; (2) nullità della sentenza per avere ritenuto non contestato un fatto che, secondo la ricorrente, era invece controverso, con violazione delle regole sul principio di non contestazione e sull'onere della prova; (3) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e sull'allegazione degli atti richiamati, sostenendo che l'avviso fosse nullo perché privo degli elementi necessari per individuare la superficie tassabile e perché richiamava atti prodromici mai notificati o allegati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, pur formulato come vizio della sentenza, si risolveva in una critica alla motivazione dell'avviso di accertamento e non colpiva effettivamente il percorso argomentativo della CTR. Ha rigettato il secondo motivo rilevando che la CTR non aveva affermato la non contestazione del contenuto dell'avviso, ma aveva ritenuto incontestato che il Comune non avesse ancora rideterminato il tributo sulla base delle risultanze peritali della precedente sentenza; da tale dato aveva tratto, come inferenza di fatto, la coincidenza tra dichiarazione della contribuente e avviso, senza incorrere nel vizio denunciato. Ha rigettato il terzo motivo affermando che, in tema di motivazione per relationem degli atti tributari, l'allegazione è necessaria solo per gli atti non già conosciuti dal contribuente; poiché l'avviso si fondava sulla dichiarazione resa dalla società, già certamente conosciuta dalla stessa, la mancata allegazione degli atti richiamati era inconferente e non determinava nullità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sua violazione viene prospettata quando la motivazione della sentenza sia apparente o manchi del tutto; non è integrata se la decisione esplicita, sia pure sinteticamente, il percorso logico-giuridico seguito.
richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
il vizio può essere dedotto quando il giudice assuma come non contestato un fatto in realtà controverso tra le parti.
richiamato dalla ricorrente nel quadro della censura relativa alla motivazione e al principio di non contestazione.
richiamato come norma che governa le contestazioni del convenuto e, quindi, il perimetro del fatto non contestato.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul fatto ritenuto non contestato.
richiamato quale regola sull'onere della prova, in connessione con l'erronea considerazione di un fatto come non contestato.
la motivazione per relationem degli atti impositivi richiede l'allegazione dei documenti richiamati solo se non già conosciuti dal contribuente.
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti amministrativi.
richiamato dalla ricorrente a fondamento della dedotta nullità dell'atto.
art. 1, comma 162, L. 296/2006
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela del diritto di difesa contro un atto impositivo asseritamente incompleto.
art. 97 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel novero delle norme costituzionali evocate contro l'avviso di accertamento.
art. 72, comma 1, d.lgs. 507/1993
attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale di liquidare direttamente la tassa e iscriverla a ruolo sulla base dei dati già acquisiti; la Corte lo richiama per chiarire il contesto della pretesa tributaria.
art. 13, comma 3, d.lgs. 471/1997
richiamato nel principio giurisprudenziale riportato dalla Corte per escludere l'applicazione di sanzioni in caso di iscrizione diretta a ruolo nei limiti previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente, in caso di rigetto del ricorso, il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente o di violazione dell'art. 132 c.p.c. non sussiste quando la sentenza, pur concisa, consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta contrapporre una diversa lettura degli atti o della motivazione dell'atto impugnato.
- La censura per erronea considerazione di un fatto come non contestato è configurabile solo se il giudice di merito abbia realmente trattato come pacifico un fatto che invece risultava specificamente controverso; non ricorre quando il giudice tratti come incontestato un diverso dato fattuale dal quale inferisca, come conseguenza logica, la decisione assunta.
- In tema di motivazione per relationem degli atti impositivi, l'obbligo di allegare i documenti richiamati opera solo per gli atti non già conosciuti integralmente dal contribuente; se la pretesa fiscale si fonda su elementi già nella sfera di conoscenza del destinatario, la mancata allegazione non determina nullità dell'atto.
- Quando l'atto tributario si fonda sulla dichiarazione del contribuente, la contestazione sulla mancata allegazione di atti richiamati è inconferente se quei documenti non sono necessari a comprendere la pretesa e il contribuente ha già piena conoscenza del dato base utilizzato dall'ente impositore.
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