Cassazione Civile, Ordinanza n. 31867/2025 del 06/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2014, con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato IVA indebitamente detratta per operazioni soggettivamente inesistenti nel commercio di carburanti. Secondo l’accertamento, il carburante sarebbe stato ceduto originariamente da un fornitore diretto, ma attraverso l’interposizione di società ritenute cartiere e falsi esportatori abituali, così da generare un meccanismo fraudolento di fatturazione e detrazione. La contribuente ha impugnato la decisione della CGT di secondo grado che aveva confermato il rigetto del ricorso, proponendo due motivi di cassazione: primo, omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla decadenza del potere accertativo e alla legittimità del raddoppio dei termini, sostenendo che la comunicazione di notizia di reato non integrasse i presupposti per l’obbligo di denuncia e che l’avviso fosse stato notificato oltre il termine ordinario; secondo, violazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972 e delle norme sulle presunzioni e sull’onere della prova, assumendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere non provata la buona fede della società, valorizzando indizi di fittizietà dei fornitori e prezzi ritenuti anomali, nonostante la documentazione prodotta mostrasse l’operatività delle società intermediarie, la tracciabilità dei pagamenti, la presenza di struttura aziendale e l’assenza di elementi tali da far sospettare una frode.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione dei termini di accertamento era stata comunque esaminata, almeno implicitamente, e perché, per l’anno 2014, la disciplina transitoria consentiva il raddoppio dei termini in presenza di violazioni con obbligo di denuncia; inoltre, la ricostruzione fattuale svolta dai giudici di merito era compatibile con il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, sicché non vi era omessa pronuncia ma semmai rigetto implicito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità; la sentenza impugnata risultava coerente con i principi consolidati in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, secondo cui, una volta assolto dall’Ufficio l’onere di provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o colpevole ignoranza del cessionario, grava su quest’ultimo la prova contraria della propria diligenza. In conclusione, il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente ex art. 96, comma 4, c.p.c.
Norme richiamate
La doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa perché la Corte territoriale si era comunque pronunciata, almeno implicitamente, sulla questione dei termini di accertamento.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È la norma processuale invocata per il vizio di omessa pronuncia.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto alla detrazione IVA, ma la Corte ha ritenuto corretta la sua esclusione in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti e mancata prova della buona fede.
Rileva per il riparto dell’onere probatorio: l’Amministrazione deve provare fittizietà del fornitore e conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; poi spetta al contribuente offrire prova contraria.
È richiamato con le norme sulle presunzioni, la cui applicazione concreta è stata ritenuta corretta dalla Corte territoriale.
La Corte ribadisce che il controllo di legittimità sulla prova presuntiva è limitato alla verifica di gravità, precisione e concordanza, non alla rivalutazione del merito.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Nel testo applicabile ratione temporis prevedeva il raddoppio dei termini in presenza di violazioni che comportassero obbligo di denuncia; la Corte richiama anche la disciplina transitoria successiva.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
Analogamente all’art. 43 d.P.R. 600/1973, disciplinava il raddoppio dei termini per l’accertamento IVA in presenza di obbligo di denuncia.
Ha modificato la disciplina del raddoppio dei termini, subordinandolo alla tempestiva trasmissione della denuncia, con salvezza degli atti già notificati alla data di entrata in vigore.
art. 1, commi 130, 131 e 132, L. n. 208 del 2015
Ha abrogato il previgente terzo comma degli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972 e disciplinato il regime transitorio per i periodi d’imposta precedenti.
È il parametro per l’obbligo di denuncia rilevante ai fini del raddoppio dei termini di accertamento.
La ricostruzione fattuale è stata ritenuta compatibile con il reato di utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte.
È richiamato nella fase di definizione camerale del procedimento.
È richiamato per il deposito di memoria da parte della ricorrente.
La Corte lo applica in conseguenza della mancata costituzione dell’intimata, condannando la ricorrente secondo la disciplina richiamata nell’ordinanza.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, la censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione in modo espresso o implicito, desumibile dal complesso della motivazione.
- Per i periodi d’imposta anteriori al nuovo regime introdotto dalla legge di stabilità 2016, il raddoppio dei termini di accertamento resta applicabile secondo la disciplina transitoria, purché ricorra una violazione che comporti obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.; il giudice tributario può e deve verificare, su specifica doglianza, la sussistenza dei relativi presupposti con valutazione 'ora per allora'.
- In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione assolve il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni, dimostrando la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; una volta raggiunta tale prova, spetta al contribuente dimostrare la propria diligenza e buona fede.
- La prova contraria del cessionario non può risolversi in una mera rilettura alternativa dei fatti accertati dal giudice di merito: in cassazione è denunciabile soltanto la violazione dei criteri legali della prova presuntiva, non la diversa valutazione dell’attendibilità degli indizi e delle circostanze concrete.
- La regolarità formale della contabilità, la tracciabilità dei pagamenti e l’apparente operatività dei rapporti commerciali non sono, da sole, sufficienti a escludere la partecipazione o la colpevole ignoranza del cessionario rispetto a una frode IVA, se il quadro indiziario complessivo depone in senso opposto.
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