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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31860/2025 del 06/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2008, con il quale venivano recuperate imposte per l’utilizzo di fatture riferite, secondo l’Ufficio, a operazioni in tutto o in parte inesistenti nell’ambito della realizzazione di una struttura alberghiera a Palagonia. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto solo parzialmente, riconoscendo la detraibilità dell’IVA sugli acquisti nella misura del 50%. In appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha ritenuto, anzitutto, che l’Amministrazione non avesse mai contestato la sovrafatturazione e ha quindi ravvisato ultrapetizione; poi ha esaminato il merito e ha dato ragione ai contribuenti. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., sostenendo che la sovrafatturazione era stata espressamente contestata nell’avviso e nell’atto di appello, sicché non vi era alcuna ultrapetizione; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, lamentando che la decisione d’appello fosse stata resa per relationem e senza effettivo confronto con le argomentazioni delle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la contestazione di sovrafatturazione fosse già compresa nell’addebito di emissione e utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, poiché far lievitare i costi mediante fatture gonfiate integra una fatturazione almeno in parte inesistente. Ne ha tratto la conseguenza che la sentenza impugnata aveva erroneamente ravvisato ultrapetizione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CGT di secondo grado è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura di ultrapetizione/violazione del contraddittorio, ma il nucleo decisivo riguarda l’art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande e delle eccezioni; non vi è ultrapetizione se la questione decisa rientra nel thema decidendum delineato dall’atto impositivo

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato come vizio processuale per violazione delle regole sul corrispettivo tra chiesto e pronunciato e sulla motivazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione al dovere di motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della decisione

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    la Corte riferisce che la CGT2 ha escluso il relativo vizio dell’avviso di accertamento

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    la Corte riferisce che la CGT2 ha escluso il relativo vizio dell’avviso di accertamento

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    la Corte riferisce che la CGT2 ha escluso il relativo vizio dell’avviso di accertamento

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata in cassazione

  • art. 2697 c.c.

    non richiamato espressamente, ma il tema probatorio è sullo sfondo e non decisivo nella ratio

Massime di principio

  • Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello richiesto, introducendo nel giudizio un fatto o un tema nuovo rispetto a petitum e causa petendi.
  • La qualificazione giuridica della contestazione contenuta nell’atto impositivo deve essere letta in modo sostanziale: una contestazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti può comprendere anche la sovrafatturazione dei costi, quando questa consista nel gonfiare gli importi delle forniture.
  • Non vi è ultrapetizione se il giudice di merito esamina una specifica modalità fattuale dell’illecito già ricompresa nell’addebito originario dell’Amministrazione, perché la valutazione resta entro i limiti del thema decidendum.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto e assorbe il secondo, la censura sulla motivazione apparente resta priva di esame autonomo.
  • In sede di legittimità, la verifica dell’error in procedendo richiede di confrontare il contenuto dell’atto impositivo e degli atti di causa con la motivazione della sentenza per stabilire se il giudice abbia effettivamente deciso oltre i confini della domanda o dell’eccezione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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