Cassazione Civile, Ordinanza n. 31857/2025 del 06/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un mediatore immobiliare aveva agito per ottenere il pagamento di euro 8.000 a titolo di compenso per l'attività di mediazione svolta in relazione a una compravendita immobiliare non andata a buon fine. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei confronti della sola società convenuta, ritenendo validamente instaurato il contraddittorio e dichiarando contumaci gli altri convenuti. In appello, la società aveva dedotto la nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto invalida la notifica perché eseguita a mezzo posta e ricevuta da un familiare convivente del legale rappresentante, mentre per il ricorrente la disciplina postale e la giurisprudenza consentivano la consegna anche a soggetti diversi dal rappresentante, se qualificabili come addetti o comunque idonei a ricevere l'atto. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza d'appello per violazione degli artt. 139, 145, 148, 149, 160, 164 e 354 c.p.c. e degli artt. 1 e 7 L. n. 890/1982, sostenendo che i limiti dell'art. 145 c.p.c. non si applicassero alla notifica eseguita per posta e che la consegna a un familiare convivente fosse valida.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, per la notificazione a persone giuridiche, la consegna del plico può avvenire nella sede sociale al rappresentante, alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede; il familiare convivente non rientra tra i soggetti legittimati dalla disciplina dell'art. 145 c.p.c. in combinato con l'art. 7 della L. n. 890/1982. Ha quindi ritenuto corretta la declaratoria di nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado e, di conseguenza, ha confermato la decisione della Corte d'appello di Napoli. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, poiché il ricorso era stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., gli ha applicato anche la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parte delle norme denunciate dal ricorrente; la Corte non ne fonda la decisione, che si concentra sulla disciplina speciale della notificazione alle persone giuridiche e per posta.
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella sede sociale mediante consegna al rappresentante, alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede; il familiare convivente non è soggetto legittimato dalla norma.
Richiamato tra le norme denunciate, ma non decisivo nel ragionamento della Corte.
La notificazione a mezzo posta è regolata in combinato disposto con la legge n. 890/1982; non amplia, per le persone giuridiche, i soggetti legittimati alla consegna oltre quelli previsti dall'art. 145 c.p.c.
Richiamato tra le norme denunciate in relazione alla nullità della notificazione.
Richiamato tra le norme denunciate in relazione alla nullità della citazione e alla rimessione al primo giudice.
Richiamato tra le norme denunciate in relazione alla rimessione della causa al primo giudice.
art. 1 L. 20 novembre 1982, n. 890
Richiamato tra le norme denunciate; la decisione si fonda soprattutto sull'art. 7 della stessa legge.
art. 7 L. 20 novembre 1982, n. 890
Disciplina la consegna del plico: prima al destinatario, poi a persona di famiglia convivente, addetta alla casa o al servizio, poi al portiere o a persona incaricata della distribuzione della posta; per le persone giuridiche, letto in combinato disposto con l'art. 145 c.p.c., non consente la consegna a un familiare convivente del rappresentante in quanto tale.
La decisione è stata assunta in conformità alla proposta formulata ai sensi di tale norma.
Regola la camera di consiglio in cui è stata trattata la causa.
Applicato perché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna del ricorrente a una somma equitativa in favore della controparte e a una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione a mezzo posta di un atto destinato a una persona giuridica deve essere valutata alla luce del combinato disposto tra l'art. 145 c.p.c. e l'art. 7 della L. n. 890/1982: la consegna è rituale solo se effettuata al rappresentante, alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede.
- Il familiare convivente del legale rappresentante non è, di per sé, un soggetto legittimato a ricevere la notificazione destinata alla persona giuridica nella sede sociale, se non risulta anche addetto alla sede o incaricato alla ricezione degli atti.
- Quando la notificazione per posta avviene presso la sede dell'ente, l'agente postale è dispensato da ulteriori accertamenti solo se il consegnatario si dichiara addetto alla sede; tale presunzione non opera automaticamente per chi si dichiari semplicemente familiare convivente.
- Ai fini della prova della regolarità della notificazione postale, il documento decisivo è l'avviso di ricevimento, dal quale devono risultare la data della consegna e la qualità del consegnatario.
- La nullità della notificazione dell'atto introduttivo, ove accertata nel giudizio di merito, comporta la conferma della rimessione della causa al primo giudice secondo le regole processuali applicabili.
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