Cassazione Civile, Ordinanza n. 31861/2025 del 06/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (opponente)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a ordinanza-ingiunzione per violazione del Codice della Strada, respinta in primo grado dal Giudice di Pace di Roma. In appello la parte privata censurava solo la condanna alle spese del primo grado in favore della Prefettura, pur costituitasi a mezzo di funzionario delegato. Il Tribunale accoglieva il gravame e riformava la regolazione delle spese di primo grado, ma poi compensava le spese del grado di appello ritenendo che l’errore fosse dipeso da una non corretta applicazione di un orientamento giurisprudenziale; inoltre poneva a carico di Roma Capitale soltanto le spese vive del secondo grado. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, essendo la ricorrente totalmente vittoriosa in appello, la compensazione era stata disposta fuori dai casi consentiti dalla legge e che era illegittima la scomposizione ibrida tra spese vive e altri compensi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale, pur avendo correttamente riformato la statuizione sulle spese del primo grado, avesse poi erroneamente compensato le spese del grado di appello, poiché la compensazione è consentita solo nei casi tassativi previsti dall’art. 92 c.p.c. La Corte ha inoltre censurato la distinzione tra spese vive e altri compensi, affermando che non è possibile assoggettare a regimi diversi componenti del medesimo governo delle spese processuali. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per una nuova liquidazione delle spese di appello secondo la regola della soccombenza e nei limiti delle deroghe legalmente ammesse; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
è richiamato come regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese processuali
la compensazione delle spese è ammessa soltanto in ipotesi specifiche e tassative; non può essere disposta al di fuori dei casi previsti dalla legge
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge
Massime di principio
- In materia di spese processuali, la regola generale è quella della soccombenza; la compensazione costituisce deroga eccezionale e può essere disposta solo nei casi espressamente previsti dall’art. 92 c.p.c.
- Quando una sentenza di appello riforma la decisione di primo grado sul governo delle spese, la liquidazione del grado di appello deve essere coerente con l’esito complessivo della lite e non può fondarsi su una compensazione non consentita dalla legge.
- Non è ammissibile una scomposizione artificiosa del regime delle spese processuali, distinguendo tra spese vive e compensi professionali per assoggettarli a criteri differenti in assenza di una base normativa.
- L’errore del primo giudice, se corretto in appello, non legittima automaticamente la compensazione delle spese del grado di gravame; occorre comunque la presenza dei presupposti legali per derogare alla soccombenza.
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