Cassazione Civile, Ordinanza n. 31862/2025 del 06/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2009, emesso nei confronti di una società operante nella realizzazione di una struttura alberghiera, con recupero dell’IVA detratta in relazione a fatture ritenute riferite a operazioni inesistenti, o in parte inesistenti, emesse da una società fornitrice poi fallita. In primo grado la detraibilità dell’IVA sugli acquisti era stata riconosciuta solo al 50%. In appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha accolto le doglianze dei contribuenti ritenendo, in via preliminare, che l’amministrazione non avesse mai contestato la sovrafatturazione, e ha poi escluso i profili di illegittimità dell’accertamento e ritenuto provata l’effettiva esecuzione delle opere. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., per avere la sentenza d’appello ravvisato ultrapetizione/extra petizione sul tema della sovrafatturazione, assumendo che tale profilo fosse stato invece espressamente contestato nell’avviso e negli atti difensivi come parte della fatturazione per operazioni oggettivamente inesistenti; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la decisione sarebbe stata resa con motivazione meramente per relationem, senza confronto effettivo con le allegazioni e difese dell’amministrazione e con richiamo a un giudizio connesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sovrafatturazione fosse già compresa nella contestazione dell’Agenzia relativa a fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, sicché non vi era ultrapetizione da parte del giudice di merito. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha affermato che il giudice di merito non può essere ritenuto ultra petita quando qualifica come sovrafatturazione una contestazione che l’Ufficio aveva già ricondotto all’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, trattandosi di un profilo interno al medesimo thema decidendum.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della denunciata violazione del contraddittorio/ultrapetizione, ma il vizio non è stato riconosciuto nel caso concreto.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti del petitum e della causa petendi; non sussiste ultrapetizione se la decisione resta entro la contestazione originaria dell’Ufficio.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato come norma del vizio processuale denunciato in cassazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato quale parametro del dovere di motivazione della sentenza.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato come norma sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Richiamato in relazione all’esigenza di motivazione della decisione.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Citato nel riassunto delle statuizioni della sentenza d’appello, che aveva escluso la sua violazione.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
Citato nel riassunto delle statuizioni della sentenza d’appello, che aveva escluso la sua violazione.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Citato nel riassunto delle statuizioni della sentenza d’appello, che aveva escluso la sua violazione.
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice alteri petitum o causa petendi introducendo elementi di fatto nuovi o attribuendo un bene della vita diverso da quello richiesto; non ricorre se la decisione si colloca entro la contestazione originaria dell’Ufficio.
- La nozione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti può ricomprendere anche la sovrafatturazione dei costi, sicché la valutazione giudiziale di tale profilo non amplia il thema decidendum quando esso sia già compreso nell’atto impositivo.
- La motivazione per relationem non è di per sé illegittima, ma deve consentire di comprendere le ragioni della decisione e il confronto con le difese delle parti; il motivo resta comunque assorbito se la decisione viene cassata per altra ragione decisiva.
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