Cassazione Civile, Ordinanza n. 19803/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento per Irpeg, Irap e Iva relativo all'anno d'imposta 1998, emesso nei confronti di una persona fisica ritenuta autore mediato delle violazioni tributarie di una società ritenuta priva di reale organizzazione. Il contribuente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione. Con il primo ha denunciato, tra l'altro, l'insufficiente motivazione dell'atto impositivo, sostenendo che il processo verbale di constatazione richiamato nell'avviso non gli fosse stato indirizzato personalmente ma notificato a un'altra società tramite consegna a lui in qualità di amministratore di tale società; ha inoltre invocato un asserito giudicato esterno favorevole formatosi su diversa annualità. Con il secondo motivo ha dedotto l'erronea applicazione della disciplina sopravvenuta che attribuisce le sanzioni amministrative tributarie alle società dotate di personalità giuridica, sostenendo che le sanzioni non potessero essergli irrogate personalmente. Con il terzo motivo ha sostenuto che l'adesione al condono tombale da parte di una diversa società avrebbe dovuto estinguere anche la pretesa sanzionatoria nei suoi confronti. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha affermato che la motivazione per relationem è valida quando il verbale richiamato è noto al contribuente; ha ribadito che il giudicato esterno contrario formatosi in successivi giudizi tra le stesse parti prevale su quello anteriore; ha escluso l'applicabilità della regola di esclusiva imputazione delle sanzioni alla persona giuridica quando la società sia mera cartiera o fictio utilizzata nell'interesse esclusivo della persona fisica; ha infine negato che il condono fruito da una società diversa potesse produrre effetti estintivi o preclusivi sulla posizione del soggetto destinatario dell'accertamento. Il ricorso è stato dunque integralmente rigettato, con condanna alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento e della sentenza della CTR, ritenendo corretta la motivazione dell'atto per relationem, infondata l'eccezione di giudicato esterno favorevole, non applicabile la disciplina che sposta le sanzioni sulla sola persona giuridica quando la società è una cartiera utilizzata come schermo, e inapplicabile al ricorrente l'effetto estintivo del condono fruito da una società diversa. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente in tema di motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem al verbale noto al contribuente
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
l'onere di allegazione riguarda solo i documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e posti a base dell'atto impositivo
artt. 4, 5 e 10 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamati in tema di imputazione delle sanzioni e di autore mediato; la Corte ha confermato la responsabilità della persona fisica che abbia agito come dominus della società fittizia
art. 5, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
base della responsabilità sanzionatoria dell'autore della violazione, ritenuta applicabile al caso concreto
art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269 conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326
la regola della riferibilità esclusiva alla persona giuridica non opera per le società cartiera, nelle quali la società è una mera fictio
art. 9, comma 10, lett. a), L. 27 dicembre 2002, n. 289
il condono produce effetti preclusivi e estintivi solo nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati relativi alla medesima posizione
art. 54 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato dal ricorrente nel motivo relativo all'imputazione delle sanzioni
richiamato dal ricorrente; non emerge una specifica applicazione autonoma oltre i profili di imputazione della prova delle circostanze dedotte
richiamato in tema di giudicato esterno e di effetti vincolanti del giudicato
invocato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sul giudicato esterno
artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1 c.p.c.
norme processuali che hanno regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
parametri di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem al processo verbale di constatazione è valida quando gli atti richiamati siano già conosciuti o comunque conosciuti dal contribuente, poiché non pregiudica il diritto di difesa e realizza una legittima economia di scrittura.
- L'obbligo di allegazione degli atti richiamati dall'avviso di accertamento ex art. 7 L. 212/2000 riguarda soltanto i documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo.
- Se sulla medesima questione si sono formati giudicati contrastanti, prevale il giudicato successivo, purché non sia stato rimosso nei modi di legge.
- La disciplina dell'art. 7 d.l. n. 269/2003, che in via generale attribuisce le sanzioni tributarie alla sola persona giuridica, non si applica quando la società sia una mera cartiera o fictio priva di effettiva autonomia, utilizzata come schermo nell'interesse esclusivo della persona fisica che ha commesso o diretto le violazioni.
- In presenza di una società fittizia, la responsabilità sanzionatoria può essere ricondotta alla persona fisica che abbia agito come dominus o autore mediato delle violazioni tributarie.
- Gli effetti preclusivi ed estintivi del condono tributario operano solo nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati riferibili alla medesima posizione, non potendo essere estesi a soggetti diversi o a contestazioni riguardanti rapporti tributari altrui.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19732/2022 del 20/06/2022
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19739/2022 del 20/06/2022
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19740/2022 del 20/06/2022
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19741/2022 del 20/06/2022
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19742/2022 del 20/06/2022
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19743/2022 del 20/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →