Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19803/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento per Irpeg, Irap e Iva relativo all'anno d'imposta 1998, emesso nei confronti di una persona fisica ritenuta autore mediato delle violazioni tributarie di una società ritenuta priva di reale organizzazione. Il contribuente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione. Con il primo ha denunciato, tra l'altro, l'insufficiente motivazione dell'atto impositivo, sostenendo che il processo verbale di constatazione richiamato nell'avviso non gli fosse stato indirizzato personalmente ma notificato a un'altra società tramite consegna a lui in qualità di amministratore di tale società; ha inoltre invocato un asserito giudicato esterno favorevole formatosi su diversa annualità. Con il secondo motivo ha dedotto l'erronea applicazione della disciplina sopravvenuta che attribuisce le sanzioni amministrative tributarie alle società dotate di personalità giuridica, sostenendo che le sanzioni non potessero essergli irrogate personalmente. Con il terzo motivo ha sostenuto che l'adesione al condono tombale da parte di una diversa società avrebbe dovuto estinguere anche la pretesa sanzionatoria nei suoi confronti. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha affermato che la motivazione per relationem è valida quando il verbale richiamato è noto al contribuente; ha ribadito che il giudicato esterno contrario formatosi in successivi giudizi tra le stesse parti prevale su quello anteriore; ha escluso l'applicabilità della regola di esclusiva imputazione delle sanzioni alla persona giuridica quando la società sia mera cartiera o fictio utilizzata nell'interesse esclusivo della persona fisica; ha infine negato che il condono fruito da una società diversa potesse produrre effetti estintivi o preclusivi sulla posizione del soggetto destinatario dell'accertamento. Il ricorso è stato dunque integralmente rigettato, con condanna alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento e della sentenza della CTR, ritenendo corretta la motivazione dell'atto per relationem, infondata l'eccezione di giudicato esterno favorevole, non applicabile la disciplina che sposta le sanzioni sulla sola persona giuridica quando la società è una cartiera utilizzata come schermo, e inapplicabile al ricorrente l'effetto estintivo del condono fruito da una società diversa. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem al processo verbale di constatazione è valida quando gli atti richiamati siano già conosciuti o comunque conosciuti dal contribuente, poiché non pregiudica il diritto di difesa e realizza una legittima economia di scrittura.
  • L'obbligo di allegazione degli atti richiamati dall'avviso di accertamento ex art. 7 L. 212/2000 riguarda soltanto i documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo.
  • Se sulla medesima questione si sono formati giudicati contrastanti, prevale il giudicato successivo, purché non sia stato rimosso nei modi di legge.
  • La disciplina dell'art. 7 d.l. n. 269/2003, che in via generale attribuisce le sanzioni tributarie alla sola persona giuridica, non si applica quando la società sia una mera cartiera o fictio priva di effettiva autonomia, utilizzata come schermo nell'interesse esclusivo della persona fisica che ha commesso o diretto le violazioni.
  • In presenza di una società fittizia, la responsabilità sanzionatoria può essere ricondotta alla persona fisica che abbia agito come dominus o autore mediato delle violazioni tributarie.
  • Gli effetti preclusivi ed estintivi del condono tributario operano solo nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati riferibili alla medesima posizione, non potendo essere estesi a soggetti diversi o a contestazioni riguardanti rapporti tributari altrui.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.