Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21132/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di accertamento sintetico (redditometro) relativo all'anno d'imposta 2007, fondato su elementi di capacità contributiva connessi, tra l'altro, al possesso di un'autovettura di grossa cilindrata e ad altri beni immobili considerati dall'Ufficio. La contribuente aveva contestato l'atto avanti ai giudici tributari, deducendo varie censure formali e sostanziali. In cassazione ha proposto sette motivi: omessa pronuncia e motivazione apparente della sentenza d'appello; ultrapetizione e sostituzione del giudice all'Ufficio nella scelta dei beni rilevanti per il redditometro; illegittimità della sottoscrizione dell'atto per difetto di delega; mancata attivazione del procedimento di accertamento con adesione; difetto di esplicitazione delle ragioni di inattendibilità delle risposte al questionario; incompetenza funzionale del Direttore dell'Agenzia ad aggiornare il redditometro; inapplicabilità al periodo d'imposta del provvedimento direttoriale richiamato. Nelle more, la ricorrente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per adesione a definizione agevolata delle controversie tributarie e per il pagamento delle prime tre rate dovute.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha rilevato che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, documentando la presentazione dell'istanza e il pagamento delle prime tre rate. Poiché non risultava notificato un diniego dell'Agenzia delle entrate e non era stata proposta istanza di trattazione entro il termine previsto dalla legge, il processo è stato dichiarato estinto. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, secondo la previsione normativa richiamata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie pendenti può operare la definizione agevolata prevista dalla legge speciale; se il contribuente prova l'adesione, il pagamento dovuto e l'assenza di diniego, il giudizio si estingue senza esame dei motivi di ricorso.
  • Quando la normativa sulla definizione agevolata prevede un termine per l'istanza di trattazione, la mancata presentazione entro tale termine comporta l'estinzione del processo.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la previsione espressa della legge speciale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.