Cassazione Civile, Ordinanza n. 21132/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di accertamento sintetico (redditometro) relativo all'anno d'imposta 2007, fondato su elementi di capacità contributiva connessi, tra l'altro, al possesso di un'autovettura di grossa cilindrata e ad altri beni immobili considerati dall'Ufficio. La contribuente aveva contestato l'atto avanti ai giudici tributari, deducendo varie censure formali e sostanziali. In cassazione ha proposto sette motivi: omessa pronuncia e motivazione apparente della sentenza d'appello; ultrapetizione e sostituzione del giudice all'Ufficio nella scelta dei beni rilevanti per il redditometro; illegittimità della sottoscrizione dell'atto per difetto di delega; mancata attivazione del procedimento di accertamento con adesione; difetto di esplicitazione delle ragioni di inattendibilità delle risposte al questionario; incompetenza funzionale del Direttore dell'Agenzia ad aggiornare il redditometro; inapplicabilità al periodo d'imposta del provvedimento direttoriale richiamato. Nelle more, la ricorrente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per adesione a definizione agevolata delle controversie tributarie e per il pagamento delle prime tre rate dovute.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha rilevato che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, documentando la presentazione dell'istanza e il pagamento delle prime tre rate. Poiché non risultava notificato un diniego dell'Agenzia delle entrate e non era stata proposta istanza di trattazione entro il termine previsto dalla legge, il processo è stato dichiarato estinto. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, secondo la previsione normativa richiamata.
Norme richiamate
art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base dell'accertamento sintetico (redditometro) da cui è nata la lite
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
usato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente per denunciare vizi di motivazione della sentenza tributaria
artt. 61 e 62 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina del processo tributario e della motivazione
invocato per omessa pronuncia e ultrapetizione
invocato per difetto di motivazione della sentenza
richiamato dalla ricorrente nel censurare la struttura della decisione di merito
richiamato a sostegno della censura di motivazione
art. 111, sesto comma, Cost.
invocato per lamentare l'insufficienza della motivazione
richiamato dalla ricorrente per contestare la decisione tributaria e i poteri del giudice
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
invocato per contestare la sottoscrizione dell'avviso di accertamento
artt. 5 e 10 L. n. 212 del 2000
richiamati dalla ricorrente a tutela di correttezza e partecipazione nel procedimento tributario
artt. 1 e 21-septies L. n. 241 del 1990
invocati per sostenere la nullità dell'atto per vizi amministrativi
artt. 6, 7 e 10 L. n. 212 del 2000
richiamati per dedurre vizi del procedimento e dell'atto impositivo
invocato per difetto di motivazione dell'atto amministrativo
art. 5, comma 1, D.M. 1 settembre 1992
richiamato in relazione alla competenza funzionale del Direttore dell'Agenzia nel redditometro
art. 23 Cost.
invocato per contestare la fonte regolamentare dell'aggiornamento del redditometro
art. 11 D.L. n. 50 del 2017, conv. in L. n. 96 del 2017
ha consentito la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; la mancata notifica di diniego e l'assenza di istanza di trattazione entro il termine di legge determinano l'estinzione del processo
art. 30, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dalla norma sulla definizione agevolata per escludere gli interessi di mora dal pagamento dovuto
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti può operare la definizione agevolata prevista dalla legge speciale; se il contribuente prova l'adesione, il pagamento dovuto e l'assenza di diniego, il giudizio si estingue senza esame dei motivi di ricorso.
- Quando la normativa sulla definizione agevolata prevede un termine per l'istanza di trattazione, la mancata presentazione entro tale termine comporta l'estinzione del processo.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la previsione espressa della legge speciale.
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