Cassazione Civile, Ordinanza n. 20563/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento dell’ICI dovuta per l’anno 2004 su un’area sita nel Comune di Maranello e qualificata come edificabile, ma concretamente utilizzata per attività agricola. Il proprietario del fondo era deceduto e il giudizio era stato riassunto dall’erede. La Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva riformato la decisione di primo grado e riconosciuto l’esenzione dall’ICI ritenendo applicabile retroattivamente l’art. 78-bis del d.l. n. 104/2020. Il Comune ha impugnato tale decisione con tre motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge per avere il giudice del rinvio esteso indebitamente all’ICI la disciplina interpretativa sopravvenuta relativa all’IMU e, in particolare, per avere riconosciuto l’esenzione nonostante il contribuente percepisse pensione INPS; con il secondo, in via subordinata, ha denunciato omessa pronuncia su questioni relative allo stato di abbandono dell’area e alla percezione della maggior parte del reddito dall’attività agricola; con il terzo, ancora subordinato, ha ribadito la violazione di legge e l’erronea applicazione della normativa agevolativa, sostenendo che non ricorressero i presupposti soggettivi e oggettivi per il beneficio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto l’esenzione dall’ICI sulla base dell’art. 78-bis del d.l. n. 104/2020, ritenendo che tale disposizione, anche se interpretativa e retroattiva, non consenta di estendere il beneficio alle annualità ICI pregresse sino al 2011. Decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso originario del contribuente contro gli avvisi di accertamento. Ha inoltre compensato le spese dei giudizi di merito e condannato l’intimata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Definisce fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo; un terreno suscettibile di edificazione può essere considerato agricolo solo se ricorrono i requisiti oggettivi di utilizzazione agro-silvo-pastorale e i presupposti soggettivi richiesti dalla disciplina richiamata.
art. 9, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Per l’ICI prevede un regime agevolato per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale; la conduzione diretta è requisito autonomo e necessario.
art. 58, comma 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Ai fini dell’art. 9 ICI, individua i soggetti agevolati nelle persone iscritte negli elenchi comunali e soggette agli obblighi assicurativi; l’iscrizione prova i primi requisiti soggettivi, ma non sostituisce la prova della conduzione diretta del fondo.
art. 78-bis, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, conv. in L. 13 ottobre 2020, n. 126
Disposizione di interpretazione autentica in materia di IMU: estende le agevolazioni anche ai tributi locali e considera coltivatori diretti/IAP anche i pensionati che continuano a svolgere attività agricola mantenendo l’iscrizione nella previdenza agricola; la Corte ne esclude l’estensione alle annualità ICI anteriori al 2012.
art. 8, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Richiamato nel ricorso come norma di coordinamento del sistema impositivo sugli immobili, senza autonoma decisività nel dispositivo.
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
Per l’IMU richiama le definizioni dell’art. 2 d.lgs. n. 504/1992 e individua i soggetti agevolati nei coltivatori diretti e negli IAP iscritti nella previdenza agricola.
Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto per nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Richiamato per la censura di omessa pronuncia del giudice del rinvio su alcune questioni difensive.
Richiamato per ribadire che la prova dei presupposti dell’agevolazione grava sul contribuente che la invoca.
art. 1, comma 705, L. 30 dicembre 2018, n. 145
Richiamato dall’art. 78-bis come disposizione interpretata autenticamente in materia di IMU.
art. 1, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
È il parametro che consente la qualificazione della norma come interpretazione autentica in materia tributaria.
Massime di principio
- In tema di ICI, un terreno potenzialmente edificabile può essere qualificato come agricolo solo se ricorrono sia i requisiti oggettivi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, sia i requisiti soggettivi richiesti dalla normativa agevolativa.
- Per l’ICI, l’agevolazione per i terreni agricoli non coincide con una esenzione piena: il bene resta assoggettato a imposta, ma secondo una base imponibile e una misura attenuate; la conduzione diretta del fondo costituisce requisito autonomo e deve essere provata dal contribuente.
- L’iscrizione negli elenchi o negli albi di settore può provare alcuni requisiti soggettivi, ma non elimina la necessità di verificare, quando la legge lo richiede, la conduzione effettiva del fondo e gli ulteriori presupposti sostanziali dell’agevolazione.
- La disciplina IMU, pur richiamando le definizioni del previgente sistema ICI, ha modificato i requisiti soggettivi per l’agevolazione sui terreni agricoli, rendendo sufficiente l’iscrizione nella previdenza agricola per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.
- La norma di interpretazione autentica in materia IMU non può essere estesa oltre il proprio ambito temporale e oggettivo: la retroattività prevista per l’IMU non comporta automaticamente la riespansione del beneficio alle annualità ICI anteriori, salvo espressa previsione legislativa.
- Ai fini delle agevolazioni fiscali agricole, il legislatore può subordinare il beneficio alla persistenza di una situazione previdenziale e professionale idonea a dimostrare la continuità dell’attività agricola; la titolarità di pensione, nel regime ICI, è indice ostativo secondo la giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte.
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