Cassazione Civile, Ordinanza n. 12637/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2012. Nel corso del contenzioso era già stato proposto un separato giudizio contro un avviso originario notificato nel 2016; successivamente il concessionario aveva trasmesso via PEC un nuovo atto nel 2017, assunto in autotutela e ridotto rispetto al primo, con stralcio di alcuni immobili dalla tassazione. La contribuente sosteneva che il ricorso contro questo secondo atto fosse tempestivo e deduceva in cassazione due censure: (1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, assumendo che l'avviso fosse carente di motivazione; (2) violazione della disciplina sanzionatoria, contestando il cumulo delle sanzioni per dichiarazione infedele e omesso/parziale versamento IMU.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato non fosse un nuovo avviso di accertamento, ma un mero provvedimento di autotutela riduttiva dell'originaria pretesa tributaria, privo di autonoma lesività e quindi non impugnabile ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso originario e ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per lamentare difetto di motivazione dell'avviso, ma ritenuto non violato perché il contribuente aveva potuto comprendere e contestare la pretesa
art. 1, comma 162, l. n. 296 del 2006
richiamato dalla ricorrente sulla motivazione degli atti tributari
richiamato dalla ricorrente sulla motivazione degli atti amministrativi
art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato dalla ricorrente per contestare il cumulo sanzionatorio
art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997
richiamato dalla ricorrente per contestare il cumulo sanzionatorio
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
delimita gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario; un atto meramente riduttivo in autotutela non integra un nuovo atto impugnabile
consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, commi 695 e 697, d.lgs. n. 147 del 2013
richiamato dalla sentenza di merito per ritenere sanzionabili distinte violazioni IMU
Massime di principio
- Nel processo tributario, un atto di autotutela che si limiti a ridurre la pretesa originaria, senza introdurre un nuovo e autonomo esercizio del potere impositivo, non costituisce atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992.
- La diminuzione della pretesa tributaria non determina cessazione della materia del contendere, perché permane l'interesse delle parti alla decisione sulla fondatezza della residua pretesa.
- L'inammissibilità del ricorso introduttivo può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; in cassazione la relativa eccezione è proponibile solo se non richiede nuovi accertamenti in fatto.
- Quando la causa non poteva essere proposta per difetto originario di impugnabilità dell'atto, la Corte può cassare senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c.
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