Cassazione Civile, Ordinanza n. 20244/2025 del 19/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2012 nei confronti di una società in liquidazione. L'accertamento era stato fondato su una verifica documentale che aveva rilevato una perdurante antieconomicità della gestione e aveva portato a una rideterminazione analitico-induttiva dei maggiori ricavi rispetto al risultato negativo dichiarato. In appello la società aveva sostenuto, in sintesi, che l'atto fosse illegittimo per mancato contraddittorio endoprocedimentale e che non fossero state correttamente valutate alcune circostanze di merito, tra cui l'azzeramento dell'imponibile per perdite pregresse, la vendita di giacenze di magazzino sottocosto e l'uso immotivato della percentuale di ricarico desunta da standard di settore. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa/ apparente motivazione o omessa pronuncia sulle questioni sopra indicate; 2) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla disciplina dell'accertamento, per mancata attivazione del contraddittorio; 3) stessa censura sotto il profilo dell'utilizzo degli studi di settore e delle percentuali di ricarico; 4) violazione dell'art. 84 TUIR per non avere riconosciuto che le perdite pregresse avrebbero dovuto azzerare la base imponibile IRES e IRAP.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sul contraddittorio endoprocedimentale perché l'accertamento era stato eseguito "a tavolino" ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, e quindi, per IRES e IRAP, non sussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo; quanto all'IVA, ha ritenuto corretta la valutazione della CTR secondo cui la società non aveva offerto una specifica e concreta prova di resistenza. Ha poi dichiarato inammissibili le censure di omessa pronuncia e di motivazione apparente, perché il ricorrente non aveva specificato nel ricorso per cassazione quali domande o eccezioni autonome fossero state effettivamente proposte in appello e non esaminate dal giudice di merito. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono i parametri di impugnazione invocati per denunciare violazione di legge, nullità della sentenza, omessa pronuncia e motivazione apparente.
Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 12, commi 4 e 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il termine dilatorio di 60 giorni e il contraddittorio preventivo sono rilevanti solo in caso di accesso, ispezione o verifica nei locali dell'attività, non per gli accertamenti a tavolino.
Invocato per la dedotta violazione nella valutazione delle prove e delle allegazioni.
artt. 62-bis e 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427
Le norme sugli studi di settore sono state ritenute non pertinenti perché l'accertamento non era stato svolto con tale metodologia, ma a tavolino sulla base dell'antieconomicità.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È la base normativa dell'accertamento analitico-induttivo fondato sull'antieconomicità della gestione.
art. 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato tra le norme sulla rettifica IVA e sull'accertamento, ma la censura è stata respinta.
art. 84 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Invocato per sostenere che le perdite pregresse avrebbero dovuto azzerare l'imponibile; la Corte non ha accolto la censura per difetto di autosufficienza e specificità rispetto al decisum.
art. 6-bis L. 27 luglio 2000, n. 212
Considerato non applicabile ratione temporis perché entrato in vigore solo il 18 gennaio 2024 e privo di efficacia retroattiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del T.U. spese di giustizia.
Cass. S.U. n. 18184 del 29/07/2013
Richiamata per il principio secondo cui la violazione del termine dilatorio di 60 giorni determina l'illegittimità dell'avviso, salvo urgenza, ma solo negli accessi/ispezioni/verifiche nei locali dell'attività.
Cass. nn. 701 e 702 del 15/01/2019
Richiamate per affermare che la garanzia del contraddittorio ex art. 12, comma 7, riguarda anche l'IVA, ma sempre nel caso di accesso/ispezione/verifica nei locali.
Cass. S.U. n. 24823 del 09/12/2015
Richiamata per il principio: per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; per i tributi armonizzati l'obbligo esiste, ma la sua violazione rileva solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e supera la prova di resistenza.
Cass. S.U. n. 15781 del 28/07/2005
Richiamata per il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione in tema di omessa pronuncia: occorre indicare specificamente domanda/eccezione, loro termini e sede processuale.
Cass. n. 5344 del 04/03/2013
Richiamata in continuità con il principio di autosufficienza e specificità del motivo per dedurre utilmente l'omessa pronuncia.
Massime di principio
- Negli accertamenti fiscali "a tavolino" fondati sull'antieconomicità della gestione, il contraddittorio endoprocedimentale non è automaticamente necessario per i tributi non armonizzati; per l'IVA, l'obbligo sussiste solo se il contribuente allega in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e dimostra la loro non pretestuosità.
- La disciplina del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera soltanto quando l'accertamento segue a accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, e non si estende alle verifiche documentali svolte in ufficio.
- Quando l'accertamento è ricostruito tramite elementi di antieconomicità e richiami a standard di settore come meri indici presuntivi, non si trasforma per ciò solo in un accertamento fondato sugli studi di settore, con conseguente inapplicabilità delle regole proprie di tale metodologia.
- Il vizio di omessa pronuncia è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente le domande o eccezioni autonomamente apprezzabili già proposte in appello, il loro contenuto e gli atti in cui sono state formulate; il richiamo generico a questioni trattate nel giudizio di merito non è sufficiente.
- La deduzione relativa all'uso delle perdite pregresse o ad altre questioni di merito deve essere correlata alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto di specificità e di puntuale confronto con la motivazione della CTR, la censura è inammissibile.
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