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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22880/2025 del 08/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento impugnati da un contribuente dinanzi al giudice tributario, con contestazione relativa alla mancata indicazione nel quadro RW di somme detenute all'estero presso un istituto di credito estero e alla loro provenienza. In primo grado gli atti erano stati annullati per difetto di motivazione, perché non erano stati allegati né successivamente prodotti i documenti posti a fondamento della pretesa. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia delle Entrate deduceva due motivi: (1) violazione dell'art. 42 del DPR 600/1973 e dell'art. 7 della L. 212/2000, sostenendo che l'atto fosse sufficientemente motivato perché il contribuente conosceva già la specifica contestazione, gli estremi del rapporto finanziario e l'istituto presso cui era intrattenuto; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente posto a carico dell'Ufficio la prova di fatti che, secondo la disciplina fiscale, spettava al contribuente giustificare, in particolare la provenienza dei fondi esteri non dichiarati. Tuttavia, nelle more del giudizio, l'Agenzia chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere perché il contribuente aveva aderito e integralmente adempiuto alla definizione agevolata della lite ex d.l. 119/2018; il contribuente aderiva a sua volta alla richiesta e proponeva solo in via cautelativa un ricorso incidentale subordinato.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite e dell'integrale adempimento degli oneri da parte del contribuente, dichiarando estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Di conseguenza non ha esaminato i motivi del ricorso principale né il ricorso incidentale proposto in via cautelativa. Le spese sono state regolate ponendole a carico di chi le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 546/1992. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio secondo cui esso non opera in caso di cessazione della materia del contendere in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 42 DPR 600/1973

    richiamato come parametro della motivazione degli avvisi di accertamento, ma non esaminato nel merito per l'estinzione del giudizio

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato quale norma sulla motivazione degli atti tributari, ma non scrutinato nel merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere un errato riparto dell'onere della prova, ma non deciso nel merito

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione probatoria del giudice di merito, senza esame nel merito

  • art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992

    applicato per regolare le spese in caso di cessazione della materia del contendere nel processo tributario

  • d.l. n. 119/2018

    richiamato quale base della procedura di definizione agevolata della lite, integralmente adempiuta dal contribuente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ritenuto non applicabile il raddoppio del contributo unificato quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato, non operante nel caso di specie

  • Cass. SU n. 4315/2020

    richiamata per il principio secondo cui il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di cessazione della materia del contendere in cassazione

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di cassazione, la lite tributaria viene definita mediante procedura agevolata e il contribuente adempie integralmente agli obblighi previsti, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso e gli eventuali ricorsi incidentali subordinati.
  • La cessazione della materia del contendere comporta la caducazione delle pronunce dei gradi precedenti non passate in giudicato, rendendo irrilevante ogni valutazione sulla fondatezza virtuale del ricorso ai fini dell'esito del giudizio.
  • Nel processo tributario, in caso di estinzione per cessazione della materia del contendere, le spese seguono la regola speciale dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 546/1992.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con declaratoria di cessazione della materia del contendere, perché tale esito non equivale né a rigetto né alla ordinaria inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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