Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22864/2025 del 08/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Una persona conveniva in giudizio il condominio di un complesso edilizio, chiedendo il risarcimento dei danni fisici subiti a seguito di una caduta avvenuta in una piazzetta comune, che assumeva essere stata causata da una disconnessione/dissesto della pavimentazione. Il giudice di primo grado respingeva la domanda e la decisione veniva confermata in appello. La Corte territoriale riteneva non provato che la caduta fosse stata effettivamente provocata dalla sconnessione fotografata e, comunque, che il sinistro fosse ascrivibile in via esclusiva alla condotta negligente della danneggiata, la quale avrebbe potuto evitare l'ostacolo usando l'ordinaria diligenza. In Cassazione la ricorrente deduceva, con due motivi, violazione degli artt. 2051, 2043, 2697, comma 2, e 1227 c.c., oltre a vizi motivazionali e processuali: sosteneva di avere assolto l'onere probatorio dimostrando il nesso tra la caduta e il dislivello nella pavimentazione; contestava la ricostruzione della Corte d'appello sul concorso/colpa esclusiva della vittima; lamentava inoltre la mancata ammissione di prove istruttorie richieste per provare la dinamica del sinistro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che investivano l'omesso esame di fatti e la valutazione del materiale probatorio, perché dirette a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito. Ha poi ritenuto infondato il motivo relativo alla responsabilità ex art. 2051 c.c., ribadendo che la responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva, ma può essere esclusa dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione che il danno sia stato determinato, in via esclusiva o concorrente, dalla condotta del danneggiato o di un terzo; nel caso concreto, la valutazione della Corte d'appello sulla rilevanza causale esclusiva della condotta della danneggiata era un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. È stato inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, sia per la parte che riproponeva il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, sia perché la doglianza sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori era formulata in modo non corretto e comunque non autosufficiente, non essendo chiarito se le prove fossero state effettivamente riproposte in modo specifico nelle fasi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del custode per danni da cosa ha natura oggettiva e si fonda sul nesso causale tra cosa e danno; può essere esclusa dal caso fortuito oppure dalla prova che il danno sia dipeso dalla condotta del danneggiato o di un terzo, secondo i criteri di cui all'art. 1227 c.c. quando rilevi il fatto del leso.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana richiede la prova rigorosa della dinamica del sinistro e dell'anomalia del bene che integri il fatto colposo del proprietario/custode.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova, ma la Corte conferma che la ricostruzione operata dal giudice di merito non è sindacabile se sorretta da accertamento di fatto.

  • art. 1227 c.c.

    La condotta colposa del danneggiato può incidere sulla causalità e, nei casi estremi, interrompere il nesso eziologico, fino a integrare un'esclusiva causa del danno.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure ex n. 5 sono inammissibili in caso di doppia conforme; la doglianza sulla mancata motivazione del rigetto delle prove andava eventualmente incanalata come vizio di omessa pronuncia, non come mera contraddittorietà motivazionale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale e per il deposito dell'ordinanza nei termini di legge.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione al vizio di motivazione e al dovere di congruità della decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per lamentare una motivazione incoerente o illogica.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla mancata ammissione delle prove.

  • artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla gestione e ammissione dei mezzi istruttori.

  • art. 366 c.p.c.

    La ricorrente avrebbe dovuto indicare chiaramente se e come le richieste istruttorie fossero state specificamente riproposte in appello o in sede di precisazione delle conclusioni.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di responsabilità da cose in custodia, il custode risponde in via oggettiva se il danno è causalmente ricollegabile alla cosa; tuttavia la responsabilità è esclusa se il danno è integralmente ascrivibile al caso fortuito o alla condotta del danneggiato o di un terzo, quando tale condotta presenti efficacia causale esclusiva o comunque idonea a interrompere il nesso eziologico.
  • La condotta del danneggiato non rileva solo se del tutto eccezionale o imprevedibile: anche un comportamento imprudente ma evitabile con l'ordinaria diligenza può incidere causalmente sul danno, fino ad assorbire il rapporto causale.
  • Le valutazioni del giudice di merito sulla dinamica del sinistro, sulla credibilità del materiale probatorio e sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituiscono apprezzamenti di fatto, insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non meramente apparente.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di fatti e la critica alla valutazione delle prove non possono essere usati per ottenere una nuova ricostruzione del merito; inoltre, in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.
  • Chi censura il rigetto di istanze istruttorie deve indicare in modo specifico dove e come tali istanze siano state reiterate nelle fasi di merito, perché richieste non riproposte possono essere ritenute abbandonate.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.