Cassazione Civile, Ordinanza n. 22870/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La struttura sanitaria aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per euro 3.087.200 quale incremento del 7% previsto dall’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 517/1999, relativo ai maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e ricerca per prestazioni rese nell’anno 2007. Regione e ASL proposero opposizione; il tribunale accolse l’opposizione della Regione e respinse quella della ASL. In appello, la ASL ottenne la riforma della decisione e la revoca del decreto anche nei suoi confronti. La ricorrente per cassazione dedusse: (1) violazione degli artt. 1, 2 e 7 d.lgs. 517/1999, sostenendo di essere una "azienda mista" o comunque una struttura privata equiparata alle pubbliche e di avere diritto alla maggiorazione senza necessità di un formale atto di riconoscimento; (2) violazione di atti amministrativi regionali e del protocollo d’intesa del 1997 tra la struttura e l’università, assumendo che la delibera regionale e il protocollo integrassero il procedimento amministrativo di individuazione della struttura rilevante; (3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la corte d’appello avrebbe trattato il caso come se riguardasse prestazioni del 2005 e non del 2007; (4) violazione delle regole di interpretazione del protocollo e del principio iura novit curia, perché il protocollo anteriore alla disciplina del 1999 avrebbe dovuto essere integrato con le norme sopravvenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso, comunque ritenendoli anche infondati, e ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il diritto della struttura sanitaria alla maggiorazione richiesta. Ha affermato che il riconoscimento dei maggiori costi ex art. 7 d.lgs. 517/1999 spetta solo alle aziende ospedaliere di riferimento individuate nei protocolli d’intesa tra Regione e Università secondo le forme previste dall’art. 2 dello stesso decreto; non basta la natura privata o pubblica della struttura, né un’autoproclamazione come azienda mista, né un protocollo che non risulti essere la designazione richiesta dalla legge. Ha inoltre ritenuto non decisivo il rilievo sul riferimento al 2005, perché il passaggio motivazionale contestato non era decisivo ai fini della decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517
la Regione riconosce i maggiori costi indotti dalle funzioni di didattica e ricerca solo alle aziende ospedaliere di riferimento individuate secondo la disciplina del decreto, non indistintamente a tutte le strutture che collaborano con il SSN
art. 2, commi 1, 2, 4 e 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517
la collaborazione tra SSN e università avviene tramite aziende ospedaliero-universitarie; l'individuazione della struttura di riferimento avviene di comune accordo tra Regione e Università e costituisce presupposto per il rimborso dei maggiori costi
art. 1, comma 1, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517
i protocolli d’intesa Regione-Università determinano l’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università
art. 2, comma 2, d.m. Sanità 31 luglio 1997
le università concordano con la Regione l’eventuale utilizzo di strutture assistenziali private solo in via subordinata rispetto all’azienda di riferimento
art. 6, comma 2, d.m. Sanità 31 luglio 1997
prevede il riconoscimento dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca in presenza della struttura individuata
il ricorso deve indicare e trascrivere o riassumere gli atti rilevanti, altrimenti manca l’autosufficienza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo
invocato per denunciare la pretesa violazione del principio iura novit curia
invocato per sostenere l’integrazione del protocollo con le norme sopravvenute
richiamato per l’interpretazione del protocollo e degli atti amministrativi
art. 12 preleggi
richiamato per i criteri di interpretazione della legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
riconosciuti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Il diritto al riconoscimento dei maggiori costi derivanti dall’integrazione tra assistenza, didattica e ricerca non spetta a tutte le strutture sanitarie convenzionate, ma solo a quelle individuate come aziende di riferimento nei protocolli d’intesa previsti dalla legge.
- La natura pubblica o privata della struttura non è di per sé decisiva: ciò che conta è l’individuazione formale prevista dalla disciplina di settore tra Regione e Università.
- Un atto amministrativo o un protocollo anteriore alla normativa sopravvenuta non può essere automaticamente equiparato alla designazione richiesta dalla legge successiva, se dal testo non emerge la specifica individuazione della struttura.
- In cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata o che pretenda di fondarsi su atti non adeguatamente trascritti o riassunti nel ricorso.
- Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il fatto asseritamente omesso non è decisivo rispetto alla soluzione della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22864/2025 del 08/08/2025
- ordinanza_civile · 8 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22865/2025 del 08/08/2025
- ordinanza_civile · 8 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22866/2025 del 08/08/2025
- ordinanza_civile · 8 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22874/2025 del 08/08/2025
- ordinanza_civile · 8 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22878/2025 del 08/08/2025
- ordinanza_civile · 8 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22880/2025 del 08/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →