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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22878/2025 del 08/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un professionista iscritto all'albo aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con recupero a tassazione di costi ritenuti non documentati ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, nonché di IVA asseritamente evasa in relazione a quattro fatture emesse in regime di esenzione, con irrogazione di imposte, sanzioni e interessi. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto parzialmente l'appello limitatamente alle fatture nn. 2 e 4 del 2008, annullando il recupero IVA solo per tali importi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente riesaminato una questione sui costi non documentati per imposte dirette e IRAP coperta da giudicato interno, poiché non contestata in primo grado né riproposta in appello; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., deducendo che la CTR avrebbe erroneamente qualificato le prestazioni fatturate come mediazione finanziaria, mentre si sarebbe trattato di intermediazione immobiliare funzionale alla compravendita, con conseguente illegittimità dell'annullamento del recupero IVA.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era stata violazione del giudicato interno: il rilievo relativo ai costi non documentati ai fini Irpef e IRAP non era stato devoluto in appello e la CTR si era limitata a pronunciarsi sulla diversa e residua questione del recupero IVA per le fatture nn. 2 e 4. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché volto a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto congrua la motivazione della CTR sulla natura delle prestazioni fatturate e sull'insufficienza del solo importo delle fatture a fondare il ragionamento presuntivo dell'Ufficio. La soccombenza dell'Agenzia ha comportato la condanna alle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori del controricorrente. È stato altresì escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la natura pubblica della parte soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come norma sulla stabilità del giudicato, ma la Corte ha escluso che nel caso vi fosse giudicato interno violato dalla CTR, poiché la questione dei costi non documentati non era stata devoluta in appello.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dall'Ufficio insieme all'art. 2909 c.c.; la Corte non ravvisa alcuna violazione, perché il giudice di merito ha deciso entro i limiti del devolutum.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    richiamato nel secondo motivo; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura richiedeva una diversa valutazione del materiale probatorio, inammissibile in cassazione.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    richiamato nel secondo motivo; la Corte non accoglie la doglianza poiché diretta a contestare la ricostruzione fattuale della CTR.

  • art. 2697 c.c.

    invocato in relazione all'onere della prova; la Corte reputa la censura inammissibile perché mira a sovvertire l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica della parte soccombente, difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Massime di principio

  • Il giudicato interno opera solo sulle questioni effettivamente devolute e decise nel processo; non può essere invocato per paralizzare una pronuncia del giudice d'appello su un distinto capo della controversia rimasto ancora controverso.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Quando la CTR offre una motivazione logica e coerente sulla natura delle prestazioni fatturate e sulla insussistenza di elementi presuntivi ulteriori, la critica dell'Ufficio che miri a un diverso apprezzamento documentale è inammissibile.
  • L'onere di dimostrare l'erroneità dell'accertamento fiscale non può essere assolto in cassazione mediante la mera contrapposizione di una lettura alternativa del materiale istruttorio.
  • Se il ricorso è respinto e la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, non opera l'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente privato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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