Cassazione Civile, Ordinanza n. 22874/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di espulsione e trattenimento amministrativo di un cittadino straniero: dopo un primo decreto di espulsione del 2015, alla scarcerazione nel marzo 2021 veniva emesso un nuovo decreto di espulsione con contestuale trattenimento presso il CPR di Torino, con convalida e poi una prima proroga. La Questura chiedeva una seconda proroga di 15 giorni, sostenendo di essere ancora in attesa del rilascio del lasciapassare da parte della rappresentanza diplomatica tunisina e che permangono le condizioni di legge; la difesa del trattenuto contestava invece la mancanza di prova della particolare complessità delle procedure di identificazione e organizzazione del rimpatrio, condizione richiesta per la proroga. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta violazione degli artt. 13 e 14, comma 4, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 15, parr. 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE, assumendo che la mera attesa di riscontro al lasciapassare non integrasse il presupposto normativo per la seconda proroga del trattenimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato la cassazione senza rinvio del decreto impugnato. Pur prendendo atto del motivo dedotto, ha ritenuto निर्णisivo che un precedente provvedimento di prima proroga del trattenimento, relativo allo stesso percorso esecutivo, era già stato cassato senza rinvio con precedente ordinanza; venendo meno quel primo decreto, il successivo decreto di seconda proroga ha perso la propria base giuridica, non potendo più prorogarsi un trattenimento che non era più in atto. La Corte non ha regolato le spese, rilevando l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza di un'Amministrazione statale; ha precisato che la liquidazione del compenso del difensore deve avvenire secondo il d.P.R. n. 115/2002 davanti al giudice competente.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come parametro della legittimità del trattenimento e della sua proroga nel contesto dell'espulsione amministrativa.
art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998
Richiamato per contestare la legittimità della seconda proroga del trattenimento, che richiede i presupposti di legge per l'ulteriore restrizione della libertà personale.
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
Indicato come base del nuovo decreto di espulsione emesso alla scarcerazione con contestuale trattenimento presso il CPR.
art. 15, parr. 2 e 3, Direttiva 2008/115/CE
Richiamato dal ricorrente come fonte europea che disciplina i presupposti e i limiti della proroga del trattenimento finalizzato al rimpatrio.
Usato come norma processuale per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
La Corte afferma che il compenso e le spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidati secondo questa disposizione, mediante istanza al giudice competente.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
La Corte precisa che, in cassazione senza rinvio, la liquidazione spettante al difensore deve essere richiesta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
La Corte esclude che la norma sulla condanna alle spese in favore dello Stato si applichi quando soccombente è un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Se un provvedimento di proroga del trattenimento amministrativo si fonda su una precedente proroga già caducata con cassazione senza rinvio, il provvedimento successivo perde la propria base giuridica e deve essere cassato senza rinvio, perché non è più possibile prorogare un trattenimento non più in atto.
- Nel giudizio di cassazione relativo a misure di trattenimento amministrativo, la sopravvenuta caducazione del provvedimento presupposto può rendere assorbita ogni ulteriore verifica sul merito dei presupposti della proroga impugnata.
- Quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato soccombe contro un'Amministrazione statale, non si applica la condanna alle spese in favore dello Stato prevista per il caso di soccombente non ammesso; la liquidazione del compenso del difensore segue invece la disciplina speciale del d.P.R. n. 115/2002 davanti al giudice competente.
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