Cassazione Civile, Ordinanza n. 22865/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un trasportatore aveva convenuto in giudizio il proprietario-conducente di un veicolo e la relativa assicurazione per ottenere, ex art. 149 del Codice delle assicurazioni, il risarcimento del danno subito dalla merce trasportata su un proprio automezzo, distrutta in un incidente stradale. La pretesa si fondava su un precedente giudicato relativo ai danni materiali dell’automezzo e su un successivo accordo transattivo con la società proprietaria della merce, in base al quale il ricorrente sosteneva di aver quantificato e poi rimborsato il danno per euro 11.500. Il giudice di pace rigettava la domanda ritenendo non provata la legittimazione attiva e comunque arbitraria la transazione; il tribunale confermava. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo di aver allegato e provato i fatti costitutivi e di aver chiesto prove pertinenti; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., con riferimento alla natura e irrimediabilità del danno alla merce deperibile, al titolo del pagamento alla proprietaria, all’entità del danno e alla richiesta di esibizione di documentazione e perizia; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente applicato il principio secondo cui il detentore di cosa altrui danneggiata dal fatto illecito del terzo può chiedere il risarcimento solo se dimostra sia il titolo che lo obbliga a tenere indenne il proprietario, sia l’avvenuto adempimento di tale obbligo, per evitare una duplicazione del risarcimento. Nel caso concreto, il tribunale aveva accertato in fatto che non erano stati provati: il carico effettivo trasportato al momento del sinistro, l’effettivo danneggiamento della specifica merce indicata e il pagamento della somma di euro 11.500 al proprietario della merce. La Corte ha inoltre ritenuto congrua la motivazione sulla irrilevanza o esploratività delle prove richieste e ha considerato inammissibile il terzo motivo sulle spese, poiché formulato come mera conseguenza dell’auspicato accoglimento del ricorso e quindi come "non motivo". Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 149 Codice delle assicurazioni private
richiamato come base processuale dell’azione risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore del veicolo responsabile.
art. 2697 c.c.
invocato dal ricorrente per sostenere l’erronea distribuzione dell’onere della prova; la Corte ribadisce che il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, compresa la legittimazione del detentore di cosa altrui, deve essere provato da chi agisce.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato quale vizio denunciato per violazione di legge sui primi e terzi motivi.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato quale vizio denunciato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne esclude la configurabilità perché la sentenza di merito è congruamente motivata e confermativa della decisione di primo grado.
art. 210 c.p.c.
richiamato in relazione alla richiesta di esibizione documentale ritenuta esplorativa dal giudice di merito.
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati per censurare la regolazione delle spese; la Corte osserva che il motivo non contiene una specifica critica autonoma alla statuizione sulle spese.
art. 360 bis c.p.c.
richiamato dalla Corte per evidenziare la conformità della decisione di merito a consolidata giurisprudenza di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il detentore di cosa altrui danneggiata dal fatto illecito di un terzo può agire per il risarcimento solo se prova: a) il titolo che lo obbliga a tenere indenne il proprietario; b) l’avvenuto pagamento o adempimento di tale obbligo. In mancanza, manca la prova del fatto costitutivo della legittimazione attiva risarcitoria.
- Il giudice di merito è libero di valutare la rilevanza delle prove richieste; in cassazione tale valutazione non è sindacabile se la motivazione è congrua, non illogica e non contraddittoria, e se le prove richieste sono esplorative o relative a circostanze non tempestivamente dedotte.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la sentenza impugnata abbia comunque affrontato, con motivazione sufficiente, i punti essenziali della controversia e sia meramente confermativa della decisione di primo grado.
- Una censura sulle spese processuali è inammissibile se non prospetta un autonomo vizio della statuizione, ma si limita a chiederne la caducazione come mera conseguenza dell’auspicato accoglimento del ricorso.
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