Cassazione Civile, Ordinanza n. 22866/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale occorso il 24 luglio 2006 tra un motociclo condotto dal ricorrente e un carro trainato da un trattore agricolo di proprietà di un terzo e assicurato per la responsabilità civile auto dalla compagnia resistente. In primo grado era stata proposta domanda risarcitoria nei confronti del proprietario del mezzo e dell’assicuratore; la Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda ritenendo più plausibile che l’urto fosse un tamponamento da tergo imputabile al motociclista per mancato rispetto della distanza di sicurezza, sulla base del rapporto dei Carabinieri e della posizione di quiete dei veicoli, escludendo l’applicazione della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 c.c. Il ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 2700 e 2054 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito valore probatorio decisivo al rapporto dei Carabinieri, pur contenente solo deduzioni sulla dinamica del sinistro e non fatti avvenuti in presenza degli agenti, e avesse ingiustamente svalutato la prova testimoniale; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 149 cod. strada, lamentando la mancata considerazione delle deposizioni dei testi e dell’interrogatorio formale, nonché l’erroneo uso delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure inammissibili perché, in sostanza, dirette a ottenere una rivalutazione del merito e non a denunciare un vero vizio di legittimità; ha osservato che la sentenza d’appello conteneva una motivazione comprensibile e coerente, che non ricorreva alcuna anomalia motivazionale rilevante ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., e che la doglianza sulla violazione di legge non indicava quale affermazione della sentenza fosse in contrasto con la norma. Quanto agli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte ha ribadito che la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o attribuisce a una prova il valore legale di un’altra, mentre non è censurabile in cassazione la semplice diversa valutazione degli elementi istruttori. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero in realtà a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dalla Corte d’appello e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili nei limiti prospettati. È stata disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, oltre all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La presunzione di pari responsabilità nella circolazione stradale non opera quando il giudice di merito, con apprezzamento delle prove sorretto da motivazione congrua, ricostruisca in modo diverso la dinamica del sinistro e ritenga una parte esclusivamente responsabile per violazione della distanza di sicurezza.
Il verbale degli agenti conserva efficacia probatoria limitata ai fatti da essi direttamente percepiti; non può essere utilizzato per attribuire valore di prova legale a deduzioni sulla dinamica del sinistro non avvenute in presenza degli verbalizzanti.
La violazione è configurabile solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o ignora il principio dispositivo; non sussiste quando il giudice valuti le prove delle parti attribuendo maggiore attendibilità ad alcune rispetto ad altre.
La norma è violata solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dall’ordinamento o ignora il regime legale della prova; non è censurabile in cassazione il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e consente la censura solo per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, oppure per le sole anomalie motivazionali radicali indicate dalle Sezioni Unite.
La sua violazione non può essere denunciata in cassazione in modo efficace se la doglianza si traduce nella sola proposta di una diversa ricostruzione del fatto storico rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito camerale accelerato previsto per la decisione in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di inammissibilità comporta l’accertamento dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito della controversia: il ricorso deve indicare specificamente quale affermazione della sentenza impugnata contrasti con la norma invocata.
- La motivazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del nuovo art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: restano escluse le doglianze che mirano a contestare la sufficienza o la persuasività della motivazione, salvo l’omesso esame di un fatto decisivo o le gravi anomalie motivazionali radicali.
- Il verbale degli organi intervenuti sul luogo del sinistro fa piena prova dei soli fatti direttamente constatati; la ricostruzione inferenziale della dinamica non ha efficacia di prova legale e deve essere valutata insieme alle altre risultanze istruttorie.
- La valutazione comparativa tra verbale, testimonianze e altri elementi probatori rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, salvo che siano dedotti specifici errori di diritto nella valutazione della prova legale o nell’utilizzazione di prove non dedotte.
- La presunzione di corresponsabilità nella circolazione stradale non può essere invocata in modo automatico quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione congrua, una diversa e univoca ricostruzione del sinistro.
- Per dedurre la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è necessario indicare che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto; non basta contestare che abbia scelto di credere a una prova piuttosto che a un’altra.
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