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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28795/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2004-2006 emessi nei confronti di due soci di una società a ristretta base societaria, in relazione al recupero a tassazione di utili societari extracontabili asseritamente sottratti a imposizione dalla società partecipata. La CTR aveva accolto l’appello dei contribuenti, riformando la decisione di primo grado che aveva ritenuto legittimi gli atti. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, per avere la CTR ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione del raddoppio, il decreto di archiviazione di un procedimento penale a carico di una dei contribuenti; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non avrebbe considerato che le somme evase dalla società erano state incassate dai soci, i quali disponevano in proprio delle risorse; 3) violazione della presunzione di distribuzione ai soci degli utili occulti nelle società a ristretta base, per avere la CTR escluso che il reinvestimento in altre società partecipate integrasse percezione degli utili; 4) violazione delle norme sulla presunzione di distribuzione degli utili occulti nel caso di contestazione di operazioni inesistenti, sostenendo che la genesi del maggior reddito è irrilevante; 5) violazione delle norme processuali e di motivazione, per avere la CTR attribuito rilievo all’annullamento in altro giudizio degli avvisi di accertamento emessi alla società partecipata, benché tali pronunce non fossero passate in giudicato. I contribuenti hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo di ricorso, ma ha accolto il primo, il terzo, il quarto e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che il raddoppio dei termini di accertamento opera, nel regime applicabile ratione temporis, in presenza dell’obbligo di denuncia penale per reati tributari, non essendo necessario che il reato sia accertato nel processo penale; ha inoltre affermato che, nelle società a ristretta base, la presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci non è vinta dal mero fatto che le somme siano state reinvestite in altre società dai soci stessi, poiché ciò presuppone comunque la loro entrata nella disponibilità dei soci. Infine, ha escluso che possano rilevare, quale pregiudizialità, annullamenti non ancora passati in giudicato degli avvisi emessi alla società partecipata.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    individua i vizi denunciabili in cassazione (violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento, omesso esame di fatto decisivo) nei limiti dedotti nei singoli motivi.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    nel regime vigente ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento opera in presenza dell’obbligo di denuncia penale per reati tributari, non richiedendo l’effettiva presentazione della denuncia.

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in parallelo all’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 come norma sul raddoppio dei termini in materia IVA, nel regime anteriore alle modifiche del 2015.

  • art. 331 c.p.p.

    la sussistenza dei presupposti del raddoppio è collegata all’insorgenza dell’obbligo di denuncia da parte del pubblico ufficiale.

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    indicato come fonte dei reati tributari che fanno sorgere l’obbligo di denuncia penale rilevante ai fini del raddoppio dei termini.

  • artt. 2727 c.c. e 2729 c.c.

    richiamati per la disciplina delle presunzioni semplici e della prova presuntiva della distribuzione degli utili occulti ai soci.

  • art. 44 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato in tema di qualificazione dei redditi societari e della loro imputazione ai soci.

  • art. 45 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato insieme all’art. 44 TUIR nella disciplina dell’imputazione e distribuzione dei redditi societari.

  • art. 35 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel motivo relativo alla nullità/motivazione della sentenza tributaria per l’asserita irrilevanza degli annullamenti non definitivi degli atti presupposti.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, deducendosi la sua violazione per avere attribuito rilievo a pronunce non definitive.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale norma sulla motivazione della decisione giudiziaria.

Massime di principio

  • Nel regime anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 128 del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento in materia di imposte dirette e IVA è collegato all’esistenza di seri indizi di reato tali da far sorgere l’obbligo di denuncia penale, non alla effettiva proposizione della denuncia né all’esito del procedimento penale.
  • Il giudice tributario, quando è eccepita la decadenza dell’Ufficio per superamento dei termini, deve verificare la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale, senza poter sindacare l’effettiva configurabilità del reato in sede tributaria.
  • Nelle società a ristretta base partecipativa, l’accertamento di maggiori utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di attribuzione ai soci, salvo prova contraria da parte del socio della propria estraneità alla gestione o della mancata distribuzione degli utili.
  • La prova contraria alla presunzione di distribuzione non è fornita dal mero fatto che le somme siano state poi reindirizzate dai soci verso altre partecipazioni societarie, perché ciò presuppone comunque che tali somme siano entrate nella loro disponibilità.
  • La contestazione di operazioni inesistenti o di altre violazioni tributarie non incide, di per sé, sulla struttura della presunzione di distribuzione degli utili occulti: è irrilevante la genesi del maggior reddito, purché esso sia stato sottratto all’imposizione e occultato.
  • L’annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società partecipata è pregiudiziale rispetto agli avvisi emessi ai soci solo se tale annullamento è definitivo e riguarda il merito della pretesa tributaria; un annullamento non ancora passato in giudicato non può fondare l’illegittimità derivata dell’atto emesso nei confronti del socio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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