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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17233/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di tre contribuenti un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, fondato su indagini finanziarie svolte nei confronti di una società a responsabilità limitata a essi riconducibile. L'Ufficio aveva valorizzato movimenti bancari per euro 92.711,97 ritenuti privi di giustificazione documentale e, per l'IVA, aveva considerato i prelevamenti come acquisti senza fattura, con applicazione di sanzioni in separato atto. I contribuenti avevano impugnato l'atto e la CTP aveva annullato l'accertamento ritenendo l'Amministrazione decaduta per difetto dei presupposti del raddoppio dei termini. La CTR aveva confermato tale decisione, escludendo il raddoppio perché la notizia di reato proveniva da un diverso accertamento e perché, in altro giudizio, era intervenuto un giudicato che avrebbe ridotto la soglia di punibilità. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Ufficio ha denunciato violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso il raddoppio dei termini di accertamento, nonostante la presenza di seri indizi di reato e l'irrilevanza, ai fini tributari, sia della mancata presentazione della denuncia penale sia dell'esito del parallelo giudizio penale o tributario. Inoltre, l'Ufficio ha contestato la rilevanza attribuita al giudicato esterno formatosi su altro accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, per i periodi e gli atti cui si applica la disciplina previgente, il raddoppio dei termini di accertamento presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale per reati tributari e non richiede la concreta presentazione della denuncia né l'esito del procedimento penale. Ha inoltre ribadito che il giudice tributario non può sindacare l'effettiva sussistenza del reato, né che il raddoppio sia escluso da prescrizione, archiviazione, condanna o assoluzione. Nel caso concreto ha censurato la CTR per avere dato rilievo all'autonomia di più accertamenti e a un giudicato esterno che avrebbe fatto venir meno la soglia di punibilità. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    versione applicabile ratione temporis

    per gli avvisi relativi a periodi antecedenti al 2016, il raddoppio dei termini opera in presenza dell'obbligo di denuncia per reati tributari e non richiede la concreta presentazione della denuncia; gli effetti degli avvisi già notificati restano salvi secondo la disciplina transitoria.

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    versione applicabile ratione temporis

    il principio del raddoppio dei termini richiamato dalla giurisprudenza vale anche per l'IVA nei casi in cui ricorrano i presupposti penali previsti dalla disciplina previgente.

  • art. 37, comma 24, d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    ha introdotto la disciplina del raddoppio dei termini per gli accertamenti fiscali in presenza di seri indizi di reato.

  • art. 331 c.p.p.

    l'obbligo di denuncia penale è il presupposto rilevante per il raddoppio dei termini, non la sua effettiva trasmissione all'autorità giudiziaria.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    individua i reati tributari per i quali può sorgere l'obbligo di denuncia e quindi operare il raddoppio dei termini.

  • art. 405 c.p.p.

    l'esercizio dell'azione penale non incide, di per sé, sulla disciplina del raddoppio dei termini di accertamento.

  • art. 2 d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128

    per gli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore del decreto restano salvi gli effetti degli atti impositivi, con applicazione della disciplina transitoria.

  • legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 130-132

    le modifiche intervenute non incidono sugli avvisi già notificati per annualità anteriori, nei limiti della disciplina transitoria richiamata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    costituisce il vizio dedotto dall'Ufficio per denunciare la falsa applicazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973.

Massime di principio

  • Per gli accertamenti fiscali soggetti alla disciplina previgente, il raddoppio dei termini di decadenza richiede la sussistenza di seri indizi di reato tali da imporre l'obbligo di denuncia penale, senza necessità che la denuncia sia effettivamente presentata.
  • Il giudice tributario, quando è dedotta la decadenza dell'Ufficio per superamento dei termini, deve verificare l'esistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, ma non può accertare in via sostitutiva la reale sussistenza del reato tributario.
  • L'esistenza, l'esito o l'evoluzione del procedimento penale, compresi archiviazione, prescrizione, condanna o assoluzione, non escludono di per sé l'operatività del raddoppio dei termini previsto dalla normativa previgente.
  • Le modifiche normative sopravvenute in materia di termini di accertamento non incidono sugli avvisi di accertamento già notificati, se la disciplina transitoria salva espressamente i loro effetti.
  • In materia di IVA e IRAP occorre distinguere: il meccanismo del raddoppio opera solo per i tributi la cui violazione sia assistita da rilevanza penale secondo la disciplina applicabile; per l'IRAP, la giurisprudenza richiamata esclude in via generale l'applicabilità del raddoppio per assenza di presidio penale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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