Cassazione Civile, Ordinanza n. 28844/2022 del 05/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa dell'ente previdenziale di ottenere l'iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2010 di un'avvocata iscritta all'albo ma non alla Cassa Nazionale Forense. La Corte d'appello aveva respinto il gravame dell'ente e confermato il primo grado, ritenendo che, in mancanza di allegazione e prova dell'abitualità dell'attività professionale, l'esercizio dell'attività dovesse qualificarsi occasionale; tale qualificazione, unita al reddito annuo inferiore a 5.000 euro, escludeva la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata. Nel ricorso per cassazione l'ente deduceva violazione dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18, commi 11 e 12, D.L. 98/2011, dell'art. 53 D.P.R. 917/1986, degli artt. 10, 11 e 22 L. 576/1980, dell'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003, dell'art. 61, comma 3, D.Lgs. 276/2003 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso l'obbligo contributivo per il solo mancato superamento della soglia reddituale di 5.000 euro e per la ritenuta mancanza di prova della continuatività dell'attività, mentre l'obbligo sarebbe sussistente per il professionista iscritto all'albo che produca redditi da attività non già coperti da contribuzione presso la cassa di categoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha chiarito che, secondo il combinato disposto dell'art. 2, comma 26, L. 335/1995 e dell'art. 44 D.L. 269/2003, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo presuppone l'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di attività libero-professionale non soggetta a contribuzione presso la cassa di riferimento; la soglia dei 5.000 euro rileva invece per l'attività autonoma occasionale. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato in fatto l'occasionalità dell'attività e il modesto reddito prodotto, inferiore alla soglia, con onere probatorio a carico dell'ente previdenziale. La mera iscrizione all'albo o il possesso della partita IVA non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare l'abitualità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna dell'ente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata dedotta la violazione di legge come vizio del ricorso per cassazione.
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per chi eserciti professionalmente, in forma abituale ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo non coperta da assicurazione presso la cassa di categoria.
art. 18, commi 11 e 12, D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011
è richiamato quale norma di interpretazione autentica della disciplina della Gestione separata.
è richiamato per la qualificazione fiscale dei redditi da lavoro autonomo professionale.
artt. 10, 11 e 22 L. 576/1980
sono richiamati in relazione al sistema previdenziale forense e alla copertura contributiva di categoria.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003, conv. in L. 326/2003
la soglia dei 5.000 euro opera per il lavoro autonomo occasionale e non per escludere l'obbligo in presenza di attività abituale.
art. 61, comma 3, D.Lgs. 276/2003
è richiamato nel quadro normativo sulle collaborazioni e sulle attività autonome occasionali.
l'onere di provare l'abitualità dell'attività professionale è stato posto a carico dell'ente previdenziale che pretendeva la contribuzione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
sono stati ravvisati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Per il professionista iscritto ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sorge quando l'attività libero-professionale sia svolta con carattere di abitualità, anche se non esclusività, e produca redditi non già assoggettati a contribuzione presso la cassa professionale di riferimento.
- La soglia di reddito prevista per il lavoro autonomo occasionale ha funzione diversa e non può essere usata per negare automaticamente l'obbligo contributivo del professionista abituale; essa rileva solo quando l'attività sia realmente occasionale.
- L'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
- Ai fini della prova dell'abitualità non bastano, da soli, l'iscrizione all'albo professionale o il possesso della partita IVA; occorrono elementi concreti idonei a dimostrare lo svolgimento effettivo e non occasionale dell'attività.
- Quando l'ente previdenziale agisce per ottenere l'iscrizione e la contribuzione, grava su di esso l'onere di provare i presupposti dell'obbligo contributivo, inclusa l'abitualità dell'attività svolta.
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