Cassazione Civile, Ordinanza n. 28843/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda proposta da una lavoratrice nei confronti del Ministero per ottenere il riconoscimento, per il periodo dal 30 giugno 2001 al 31 agosto 2013, del trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL Scuola per il profilo di assistente amministrativo, ritenendo abusivo il ricorso dell'amministrazione a contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La Corte d'appello aveva accolto la domanda sostanziale e, quanto alle spese, aveva disposto una compensazione del 50%, ponendo il residuo a carico del Ministero e liquidando importi pari a euro 1.550,00 per il primo grado e euro 1.750,00 per l'appello. In cassazione la ricorrente ha impugnato solo la regolazione delle spese, denunciando la violazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, delle tabelle parametriche allegate, nonché degli artt. 92 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tariffari applicabili allo scaglione di valore della causa, da lei indicato come pari a euro 65.000,00.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la ricorrente, nel ricorso, aveva comunque richiamato lo scaglione delle cause di valore indeterminabile da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, valore indicato dalla stessa in calce all'atto, e non aveva censurato la compensazione parziale delle spese. Muovendo da tale premessa, ha ritenuto che gli importi liquidati dalla Corte territoriale coincidessero con i minimi tariffari previsti per quello scaglione, una volta applicata la compensazione al 50%: euro 3.100,00 per il primo grado ed euro 3.500,00 per l'appello, ridotti rispettivamente a euro 1.550,00 e euro 1.750,00. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese di legittimità perché il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4 D.M. n. 55/2014
come modificato dal D.M. n. 37/2018
richiamato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali, in relazione ai minimi tariffari applicabili allo scaglione di valore della causa
D.M. n. 37/2018
citato quale intervento modificativo del D.M. n. 55/2014 in tema di parametri forensi
artt. 92 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la regolazione delle spese, ma la censura è stata ritenuta infondata
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione della statuizione sulle spese
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione della decisione
art. 380-bis c.p.c.
menzionato quanto al procedimento camerale non partecipato e alla proposta del relatore
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto
CCNL comparto Scuola
richiamato come fonte del trattamento giuridico ed economico domandato per il profilo di assistente amministrativo
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il controllo di legittimità richiede di verificare la corretta individuazione dello scaglione di valore e la corrispondenza dell'importo liquidato ai minimi tariffari applicabili, tenendo conto di eventuali riduzioni derivanti dalla compensazione parziale.
- Se la parte ricorrente non censura specificamente la statuizione di compensazione delle spese, la doglianza sulla sola liquidazione deve misurarsi con l'importo effettivamente dovuto dopo la compensazione, non con il totale teorico del compenso.
- La contestazione della violazione dei parametri forensi è infondata quando la liquidazione operata dal giudice di merito corrisponde esattamente ai minimi previsti per lo scaglione di valore indicato dalla stessa parte nel ricorso o negli atti di causa.
- Nel giudizio di cassazione, in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non si provvede alla liquidazione delle spese del grado.
- Quando ricorrono i presupposti di legge, la declaratoria di rigetto del ricorso comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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