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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28843/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda proposta da una lavoratrice nei confronti del Ministero per ottenere il riconoscimento, per il periodo dal 30 giugno 2001 al 31 agosto 2013, del trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL Scuola per il profilo di assistente amministrativo, ritenendo abusivo il ricorso dell'amministrazione a contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La Corte d'appello aveva accolto la domanda sostanziale e, quanto alle spese, aveva disposto una compensazione del 50%, ponendo il residuo a carico del Ministero e liquidando importi pari a euro 1.550,00 per il primo grado e euro 1.750,00 per l'appello. In cassazione la ricorrente ha impugnato solo la regolazione delle spese, denunciando la violazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, delle tabelle parametriche allegate, nonché degli artt. 92 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tariffari applicabili allo scaglione di valore della causa, da lei indicato come pari a euro 65.000,00.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la ricorrente, nel ricorso, aveva comunque richiamato lo scaglione delle cause di valore indeterminabile da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, valore indicato dalla stessa in calce all'atto, e non aveva censurato la compensazione parziale delle spese. Muovendo da tale premessa, ha ritenuto che gli importi liquidati dalla Corte territoriale coincidessero con i minimi tariffari previsti per quello scaglione, una volta applicata la compensazione al 50%: euro 3.100,00 per il primo grado ed euro 3.500,00 per l'appello, ridotti rispettivamente a euro 1.550,00 e euro 1.750,00. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese di legittimità perché il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    come modificato dal D.M. n. 37/2018

    richiamato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali, in relazione ai minimi tariffari applicabili allo scaglione di valore della causa

  • D.M. n. 37/2018

    citato quale intervento modificativo del D.M. n. 55/2014 in tema di parametri forensi

  • artt. 92 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la regolazione delle spese, ma la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione della statuizione sulle spese

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione della decisione

  • art. 380-bis c.p.c.

    menzionato quanto al procedimento camerale non partecipato e alla proposta del relatore

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato dovuto

  • CCNL comparto Scuola

    richiamato come fonte del trattamento giuridico ed economico domandato per il profilo di assistente amministrativo

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il controllo di legittimità richiede di verificare la corretta individuazione dello scaglione di valore e la corrispondenza dell'importo liquidato ai minimi tariffari applicabili, tenendo conto di eventuali riduzioni derivanti dalla compensazione parziale.
  • Se la parte ricorrente non censura specificamente la statuizione di compensazione delle spese, la doglianza sulla sola liquidazione deve misurarsi con l'importo effettivamente dovuto dopo la compensazione, non con il totale teorico del compenso.
  • La contestazione della violazione dei parametri forensi è infondata quando la liquidazione operata dal giudice di merito corrisponde esattamente ai minimi previsti per lo scaglione di valore indicato dalla stessa parte nel ricorso o negli atti di causa.
  • Nel giudizio di cassazione, in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non si provvede alla liquidazione delle spese del grado.
  • Quando ricorrono i presupposti di legge, la declaratoria di rigetto del ricorso comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di liteRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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