Cassazione Civile, Ordinanza n. 28849/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riconoscimento della pensione di reversibilità in favore di una figlia maggiorenne, riconosciuta inabile al 100%, dopo il decesso del padre. I giudici di merito avevano negato il diritto ritenendo non provato il requisito della vivenza a carico al momento della morte del genitore: la figlia risultava residente con la madre e non con il padre, e non emergeva una prova convincente di un mantenimento abituale e prevalente da parte del defunto. Il ricorso per cassazione deduceva, con due motivi, la violazione della L. n. 903 del 1965, art. 22, sostenendo che la Corte d'appello avesse interpretato in modo troppo rigido il requisito della vivenza a carico, confondendolo con la convivenza; con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., un cattivo governo delle prove, motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo inoltre che, ove il quadro istruttorio fosse stato incompleto, il giudice avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata si fosse conformata al principio consolidato secondo cui il figlio maggiorenne inabile ha diritto alla reversibilità solo se, al momento del decesso del genitore, sia a carico di quest'ultimo, cioè se il genitore provveda in via continuativa e almeno prevalente al suo mantenimento. Ha inoltre osservato che tale accertamento è di fatto e resta censurabile in cassazione solo per vizi motivazionali o violazioni di legge nei limiti consentiti, mentre nella specie la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato e coerente, rilevando che la figlia non conviveva con il padre, non risultava mantenuta da lui e risultava invece a carico esclusivo della madre, che percepiva gli assegni familiari. Non sono state liquidate spese per la dichiarata esenzione reddituale; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. n. 903 del 1965, art. 22
Il diritto del figlio maggiorenne inabile alla pensione di reversibilità presuppone, oltre all'inabilità, il requisito della vivenza a carico del genitore deceduto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro per denunciare violazione di legge in relazione alla nozione di vivenza a carico.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per lamentare omesso esame di fatti decisivi e vizi della motivazione.
art. 116 c.p.c.
È stato richiamato per contestare il prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
art. 2697 c.c.
È stato richiamato in relazione alla distribuzione dell'onere della prova sul requisito della vivenza a carico.
art. 421 c.p.c.
È stato invocato per sostenere che il giudice del merito avrebbe dovuto esercitare poteri istruttori officiosi.
art. 152 disp. att. c.p.c.
La Corte ha preso atto della dichiarazione di esenzione reddituale e ha escluso la liquidazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il figlio maggiorenne inabile ha diritto alla pensione di reversibilità solo se, al momento del decesso del genitore, risulti effettivamente a carico di quest'ultimo; il requisito non coincide necessariamente con la convivenza, ma richiede la prova di un mantenimento continuativo e prevalentemente prestato dal genitore.
- L'accertamento della vivenza a carico è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logico-giuridici.
- La mera esistenza di rapporti patrimoniali o di conti cointestati non è di per sé sufficiente a dimostrare il requisito della vivenza a carico, se dal complesso delle risultanze probatorie emerge che il soggetto inabile era invece mantenuto da altro familiare.
- La denuncia di violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. non può tradursi in una rivalutazione del merito istruttorio, se il giudice ha correttamente distribuito l'onere probatorio e ha spiegato in modo coerente le ragioni del proprio convincimento.
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