Cassazione Civile, Ordinanza n. 28845/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo ai contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2010. La corte d'appello aveva confermato l'annullamento dell'atto perché riteneva prescritti i crediti contributivi dell'INPS. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione dell'art. 2935 c.c. in relazione alla normativa sulla gestione separata e sui termini di versamento dei redditi dei lavoratori autonomi, sostenendo che la corte territoriale aveva errato nel computare la decorrenza della prescrizione senza considerare la proroga al 6 luglio 2011 del termine di versamento prevista dal D.P.C.M. 12 maggio 2011. Secondo il ricorrente, tale proroga rendeva non ancora maturata, al 4 luglio 2016, la prescrizione quinquennale del credito contributivo, essendo quello l'atto interruttivo ricevuto dal contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha affermato che il differimento al 6 luglio 2011 dei termini di versamento disposto dal D.P.C.M. 12 maggio 2011 si applica anche ai contributi dovuti alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Poiché l'avviso bonario INPS è stato ricevuto il 4 luglio 2016, alla data dell'atto interruttivo non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata utilizzata quale parametro del ricorso per cassazione per denunciare la violazione di legge.
La decorrenza della prescrizione va individuata tenendo conto del primo termine utile di esigibilità del credito contributivo.
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
Disciplina la contribuzione dovuta alla gestione separata richiamata nel motivo di ricorso.
art. 18 del D.Lgs. n. 241/1997
Richiamato quale base normativa del sistema di versamento dei contributi collegati ai redditi.
art. 17 del D.P.R. n. 435/2001
Individua il termine ordinario di versamento del saldo e degli acconti, rilevante per la decorrenza della prescrizione.
art. 37, comma 11, D.L. n. 233 del 2006 conv. in L. n. 248 del 2006
Ha modificato la previsione originaria sui termini di versamento, fissando il saldo al 16 giugno dell'anno successivo alla produzione del reddito.
D.P.C.M. 12 maggio 2011
Ha disposto, per l'anno 2011, lo slittamento dal 16 giugno al 6 luglio 2011 dei versamenti senza maggiorazione; tale proroga si applica anche ai contributi dovuti alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Massime di principio
- In tema di contributi dovuti alla gestione separata, la decorrenza della prescrizione va individuata con riferimento alla scadenza effettiva del versamento, comprensiva delle eventuali proroghe normative del termine.
- Le proroghe dei termini di versamento previste per le imposte sui redditi si estendono anche ai contributi che devono essere corrisposti alle medesime scadenze.
- Se, al momento dell'atto interruttivo, non è ancora decorso il quinquennio decorrente dalla scadenza effettiva di pagamento, la prescrizione del credito contributivo non può dirsi maturata.
- In cassazione, la censura di violazione di legge è fondata quando il giudice di merito omette di considerare una disciplina normativa incidente sulla determinazione del dies a quo della prescrizione.
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