Cassazione Civile, Ordinanza n. 28848/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore agricolo ha chiesto il riconoscimento del diritto alla rinnovazione dell'iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza, sostenendo di avere svolto nel 2000 dodici giornate lavorative presso un'azienda agricola e domandando la conseguente condanna dell'INPS agli adempimenti previdenziali. I giudici di merito hanno rigettato la domanda, ritenendo non provati i fatti costitutivi del diritto all'accredito delle giornate e reputando legittima la cancellazione a seguito di accertamento ispettivo. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 L. 241/1990, per avere la Corte d'appello escluso l'applicabilità dell'obbligo di motivazione al provvedimento di cancellazione; 2) omesso esame della motivazione del provvedimento di cancellazione, ritenuta fatto decisivo; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che il verbale ispettivo dell'INPS fosse generico e che l'onere probatorio fosse stato erroneamente posto a carico del lavoratore; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 244, 420 e 421 c.p.c., per avere la Corte d'appello reputato inadeguata la prova testimoniale e non avere esercitato i poteri istruttori officiosi per consentire la precisazione dei capitoli di prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché, pur prospettati come violazioni di legge o omessi esami, miravano in realtà a una rivalutazione del merito; ha aggiunto che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. era comunque preclusa dalla doppia conforme. Ha ritenuto infondati i motivi anche nel merito, richiamando il principio per cui l'iscrizione negli elenchi agricoli ha solo funzione di agevolazione probatoria e viene meno quando l'INPS, a seguito di controllo, disconosce l'esistenza del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 375/1993: in tal caso grava sul lavoratore l'onere di provare esistenza, durata e onerosità del rapporto. Ha poi ricordato che l'azione per il rinnovo dell'iscrizione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione, né comporta sospensione necessaria in pendenza di altra controversia. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la doppia conforme; il quarto è stato dichiarato inammissibile perché, in tema di mancata ammissione di prove, il ricorrente deve trascrivere specificamente i mezzi istruttori, indicarne la decisività e dimostrare il nesso causale tra l'omissione e l'esito della decisione. Non sono state liquidate spese in favore dell'intimato e la Corte ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha rilevato che alcune censure erano solo apparentemente di diritto e in realtà dirette a rivalutare il merito.
La censura è stata dichiarata inammissibile anche per la presenza di doppia conforme.
In caso di doppia conforme, il ricorrente che censuri l'omesso esame di fatti decisivi deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012
Richiamato per l'applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.
art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012
Richiamato per la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile alle sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012.
Citata in relazione alla conversione del d.l. n. 83 del 2012 e alla disciplina della doppia conforme.
Attribuisce all'INPS il potere di disconoscere l'esistenza del rapporto di lavoro a seguito di controllo, con conseguente spostamento dell'onere probatorio sul lavoratore.
La Corte ha escluso che, nella controversia per prestazioni previdenziali, sussista un obbligo di sospensione necessaria per la pendenza di un distinto giudizio sulla reiscrizione negli elenchi.
Richiamato nel quarto motivo; la Corte ha ribadito che la deduzione della mancata ammissione di prove richiede specificità e decisività.
Richiamato nel quarto motivo in relazione ai poteri istruttori del giudice; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato nel quarto motivo per i poteri officiosi del giudice del lavoro; la Corte ha escluso che la mancata attivazione possa essere censurata senza specifica dimostrazione della decisività delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente per contestare la mancata motivazione del provvedimento amministrativo di cancellazione.
art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di motivazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi.
Massime di principio
- L'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli ha funzione di agevolazione probatoria; quando l'INPS, a seguito di controlli, disconosce il rapporto di lavoro, l'onere di provare esistenza, durata e onerosità del rapporto torna integralmente a carico del lavoratore.
- La domanda giudiziale volta al rinnovo dell'iscrizione o al riconoscimento di prestazioni previdenziali non ha natura di impugnazione del provvedimento di cancellazione e lo status di bracciante può essere accertato solo incidenter tantum nel relativo giudizio, senza necessità di sospensione ex art. 295 c.p.c. per la pendenza di altra causa sulla reiscrizione.
- Nel ricorso per cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La censura di mancata ammissione di prove è inammissibile se il ricorrente non trascrive specificamente i mezzi istruttori, non ne indica la decisività e non dimostra il nesso causale tra l'omissione istruttoria e l'errore decisorio dedotto.
- Non è sufficiente dedurre formalmente una violazione di legge quando la doglianza mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
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