Cassazione Civile, Ordinanza n. 28847/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore agricolo aveva agito contro l'INPS chiedendo l'accredito di 102 giornate lavorative asseritamente svolte nell'anno 2008 presso un'azienda agricola. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il numero minimo di giornate richieste dalla legge e valorizzando gli esiti di un'attività ispettiva che aveva fatto emergere la fittizietà del rapporto, sulla base della documentazione aziendale (denuncia di manodopera, buste paga). Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con due motivi, violazione dell'art. 2697 c.c. e, nel secondo motivo, anche degli artt. 244, 420 e 421 c.p.c.: ha sostenuto che la Corte territoriale avesse illegittimamente negato la prova testimoniale e posto integralmente a suo carico l'onere di dimostrare il rapporto di lavoro, fondandosi su un verbale ispettivo ritenuto generico; ha inoltre censurato il mancato esercizio del potere del giudice di assegnare un termine per regolarizzare l'articolazione della prova testimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse accertato in fatto, sulla base di una valida e puntuale attività ispettiva, la fittizietà del rapporto di lavoro dedotto, con conseguente esclusione di qualunque agevolazione probatoria in favore del lavoratore e permanenza in capo a quest'ultimo dell'onere di provare esistenza, durata e natura onerosa del rapporto posto a fondamento della domanda. Quanto alla prova testimoniale, ha condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui l'appellante si era limitato a riproporla senza specifiche censure contro il rigetto di primo grado, in violazione delle regole di specificità dell'appello. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, quando si denuncia in cassazione la mancata ammissione di mezzi istruttori, il ricorrente deve indicare specificamente i mezzi di prova, trascriverne i contenuti e dimostrare il nesso causale tra l'omissione istruttoria e l'errore decisorio, oltre alla decisività della prova; requisito non assolto nel caso di specie. Non è stata disposta condanna alle spese in favore dell'intimato; è stato invece dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
l'onere di provare esistenza, durata e natura onerosa del rapporto di lavoro dedotto a fondamento della domanda grava sul lavoratore che lo allega, soprattutto quando gli esiti istruttori e ispettivi escludano la genuinità del rapporto.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
i motivi sono stati dedotti come violazione di legge e vizio di motivazione, ma sono stati ritenuti inammissibili per difetto di effettiva critica alla decisione impugnata e per mancata decisività delle doglianze istruttorie.
richiamato dal ricorrente per contestare la gestione della prova testimoniale, ma la censura è stata respinta perché non specificamente correlata al rigetto della prova in primo grado.
richiamato dal ricorrente in relazione ai poteri istruttori del giudice del lavoro; la Corte ha escluso un obbligo di assegnare termine per rimediare all'erronea articolazione della prova, in assenza di adeguata impugnazione del capo di primo grado.
richiamato per sostenere il potere istruttorio officioso del giudice; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, tale potere non fosse comunque decisivo né doveroso in presenza dell'inadempimento probatorio della parte.
richiamato come base della proposta in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha introdotto il testo applicato dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio volto all'accredito di giornate di lavoro agricolo, il lavoratore che deduce l'esistenza del rapporto deve provare in modo specifico l'effettività della prestazione, la sua durata e il carattere oneroso del rapporto, specie se l'ente previdenziale abbia documentato la fittizietà dell'assunzione.
- Quando il giudice di merito, sulla base di una puntuale attività ispettiva, accerti la simulazione o fittizietà del rapporto lavorativo, non opera alcuna agevolazione probatoria in favore del lavoratore e l'onere della prova resta integralmente a suo carico.
- In appello, la riproposizione della richiesta di prova testimoniale non basta: occorre censurare specificamente le ragioni del rigetto pronunciato dal primo giudice e collegare le doglianze alla motivazione impugnata.
- Nel ricorso per cassazione che denunci il mancato ingresso di mezzi istruttori, il ricorrente deve indicare specificamente le prove non ammesse, trascriverne il contenuto rilevante e dimostrare la decisività della prova e il nesso causale tra omissione istruttoria ed errore decisorio.
- Il potere istruttorio officioso del giudice del lavoro non supplisce automaticamente all'inerzia probatoria della parte e non impone, di per sé, di assegnare un termine per sanare carenze nell'articolazione della prova non adeguatamente dedotta e censurata nei gradi di merito.
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