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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28846/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda un avviso/pretesa contributiva INPS relativo ai contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2011 da una professionista. La corte d'appello aveva accolto l'impugnazione della contribuente, dichiarando estinti per prescrizione i crediti contributivi. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. in relazione alla disciplina della Gestione separata e agli obblighi dichiarativi, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, da parte di un avvocato iscritto d'ufficio, integrerebbe una presunzione di occultamento doloso del debito contributivo idonea a sospendere la decorrenza della prescrizione. La resistente ha controricorso e depositato memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura dell'INPS non fosse specificamente attinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata e che non fosse configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e l'occultamento doloso del debito contributivo. L'accertamento dell'eventuale occultamento doloso è questione di fatto rimessa al giudice di merito e, in cassazione, sarebbe stato censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., non ritualmente dedotto. L'INPS è stato inoltre condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo.
  • Ai fini della sospensione della prescrizione per doloso occultamento, occorre un accertamento in concreto dell'occultamento, rimesso al giudice di merito e non deducibile in cassazione come semplice presunzione legale.
  • Il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile.
  • Le censure che mirano a contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito devono essere veicolate, nei limiti consentiti, attraverso il vizio di motivazione e non come mera violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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