Cassazione Civile, Ordinanza n. 28846/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda un avviso/pretesa contributiva INPS relativo ai contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2011 da una professionista. La corte d'appello aveva accolto l'impugnazione della contribuente, dichiarando estinti per prescrizione i crediti contributivi. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. in relazione alla disciplina della Gestione separata e agli obblighi dichiarativi, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, da parte di un avvocato iscritto d'ufficio, integrerebbe una presunzione di occultamento doloso del debito contributivo idonea a sospendere la decorrenza della prescrizione. La resistente ha controricorso e depositato memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura dell'INPS non fosse specificamente attinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata e che non fosse configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e l'occultamento doloso del debito contributivo. L'accertamento dell'eventuale occultamento doloso è questione di fatto rimessa al giudice di merito e, in cassazione, sarebbe stato censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., non ritualmente dedotto. L'INPS è stato inoltre condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente aveva formalmente denunciato una violazione di legge; la Corte ha però rilevato che la censura non colpiva specificamente la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'accertamento dell'eventuale occultamento doloso del debito contributivo è un apprezzamento di merito censurabile, nei limiti consentiti, solo come vizio motivazionale; tale vizio non era stato ritualmente dedotto.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la prescrizione non decorresse o fosse sospesa in presenza di occultamento doloso del debito contributivo.
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla sospensione della prescrizione per dolo occultamento del debito.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
Richiamata quale base normativa dell'obbligo contributivo alla Gestione separata.
art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, convertito nella L. 111/2011
Richiamato in relazione alla disciplina dei contributi dovuti alla Gestione separata.
Richiamato nel quadro degli obblighi e dei controlli sui dati dichiarativi rilevanti ai fini contributivi.
art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997
Richiamato nel quadro degli adempimenti dichiarativi collegati alla pretesa contributiva.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo.
- Ai fini della sospensione della prescrizione per doloso occultamento, occorre un accertamento in concreto dell'occultamento, rimesso al giudice di merito e non deducibile in cassazione come semplice presunzione legale.
- Il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile.
- Le censure che mirano a contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito devono essere veicolate, nei limiti consentiti, attraverso il vizio di motivazione e non come mera violazione di legge.
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