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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12880/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2013 con cui l'Ufficio gli contestava, in sintesi, la cessione di quattro orologi di pregio senza fattura per euro 27.700 e l'acquisto di ulteriori orologi senza fattura per euro 118.512, con conseguente rideterminazione del reddito d'impresa in euro 222.360, nonché delle imposte, degli interessi e delle sanzioni. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello il contribuente aveva insistito, tra l'altro, sulla deducibilità di costi derivanti da acquisti tramite due società, sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, sull'erronea applicazione del regime IVA del margine, sulla rilevanza del profilo della residenza ai fini IVA e sulla mancata prova del presupposto IRAP. Con il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: 1) nullità degli avvisi per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa; 2) omessa pronuncia e erronea qualificazione come nuova domanda della deduzione dei costi; 3) violazione delle norme su residenza/domicilio e territorialità IVA; 4) omessa motivazione e violazione della disciplina sul regime del margine; 5) violazione della disciplina IRAP e dell'art. 2697 c.c. per mancata prova del difetto di autonoma organizzazione.

La decisione

La Corte ha accolto solo il secondo motivo, ritenendo che la questione sulla deducibilità dei costi era già stata proposta in primo grado e quindi non poteva essere dichiarata nuova in appello; per questo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese. Gli altri quattro motivi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili: il primo perché, nel caso concreto, l'argomento non era idoneo a determinare un esito diverso del procedimento impositivo secondo la prova di resistenza; il terzo perché l'accertamento di merito aveva ritenuto le operazioni svolte in Italia e comunque mancava prova di una diversa residenza fiscale rilevante ai fini IVA; il quarto perché la CTR aveva effettivamente motivato sul mancato riconoscimento del regime del margine e la motivazione non era apparente; il quinto perché spettava al contribuente dimostrare l'assenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP e tale prova non era stata fornita.

Norme richiamate

  • L. n. 212 del 2000

    Richiamata come disciplina sopravvenuta del contraddittorio endoprocedimentale, non applicabile ratione temporis alla fattispecie, che non incide sul regime previgente affermato dalla Corte.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della violazione del diritto di difesa nel contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 24 Cost. a sostegno della censura sul contraddittorio; non decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 24 L. n. 4 del 1929

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità del contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.

    Norma di legittimità evocata per i vizi di violazione di legge denunciati nei vari motivi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la censura di omessa pronuncia sul motivo di appello relativo ai costi deducibili.

  • art. 57 d. Lgs. n. 546 del 1992

    La Corte precisa che vieta in appello le domande nuove; nel caso concreto la questione sui costi non era nuova perché già dedotta in primo grado.

  • art. 2 c. 2 bis TUIR

    Evocato dal ricorrente sulla presunzione di residenza in Stati black list; la Corte ne esclude la decisività in ragione dell'accertata territorialità italiana delle operazioni.

  • art. 7 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato per la nozione di domicilio e residenza ai fini IVA secondo il criterio civilistico.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per lamentare omessa o apparente motivazione; la Corte esclude il vizio.

  • art. 36 d.L. n. 41 del 1995

    Richiamato in relazione al regime IVA del margine; la CTR lo aveva disapplicato per inattendibilità della documentazione prodotta.

  • art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla Corte per affermare che, ai fini IVA, rileva il luogo di domicilio/residenza secondo nozioni civilistiche.

  • art. 2 d. Lgs. n. 446 del 1997

    Norma sul presupposto IRAP dell'autonoma organizzazione; la Corte ribadisce che la sua sussistenza va esclusa/provata dal contribuente con elementi positivi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che grava sul contribuente la prova dei fatti positivi che escludono l'autonoma organizzazione e/o che supportano le sue eccezioni.

Massime di principio

  • Nel processo tributario d'appello non costituisce domanda nuova la deduzione già proposta in primo grado e riproposta in appello; è invece inammissibile solo la modifica della causa petendi che introduca fatti costitutivi diversi e ampli la materia del contendere.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale, nella disciplina previgente all'art. 6-bis dello Statuto del contribuente, opera in via generalizzata solo per i tributi armonizzati; per i tributi non armonizzati vale solo se previsto espressamente. Anche quando la sua violazione sia dedotta, il contribuente deve indicare in concreto gli elementi difensivi che avrebbe potuto far valere e dimostrare che essi non erano pretestuosi ma idonei, in astratto e in concreto, a determinare un esito diverso dell'accertamento.
  • Ai fini IVA, la territorialità delle operazioni e la residenza/domicilio del contribuente vanno accertati secondo le nozioni civilistiche richiamate dalla disciplina IVA; se il giudice di merito accerta in fatto che le operazioni sono state svolte in Italia, la questione della residenza estera diviene non निर्णisiva.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non sussiste quando la decisione indichi, anche sinteticamente, gli elementi fondanti del convincimento.
  • In tema di IRAP, l'autonoma organizzazione ricorre se il contribuente è responsabile dell'organizzazione e utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o lavoro altrui non occasionale; chi contesta il presupposto deve fornire prova positiva dei fatti che lo escludono, non essendo sufficiente una mera allegazione in negativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributiBancario e finanziario
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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