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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12858/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento di un rilevante importo derivante da un saldo passivo di conto corrente e dal residuo di un mutuo fondiario. I debitori ingiunti erano la società debitrice principale e due persone fisiche, soci e fideiussori. Dopo il rigetto dell’opposizione in primo grado e dell’appello, i fideiussori hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) hanno denunciato violazione delle norme su buona fede, correttezza, proposta e comunicazione, sostenendo che la banca avesse di fatto accettato una moratoria e che il successivo rientro fosse contrario a buona fede; 2) hanno censurato la declaratoria di decadenza dal beneficio del termine, sostenendo che fosse stata disposta per il mancato pagamento di una sola rata e per un modesto sconfinamento, senza i presupposti dell’art. 1186 c.c. e dell’art. 40 T.U.B.; 3) hanno dedotto la violazione della disciplina sulla determinatezza dell’oggetto e sulla normativa del mutuo fondiario, lamentando sia il mancato accertamento tecnico sulla formula di calcolo degli interessi, sia la nullità del contratto per violazione dell’art. 38 T.U.B.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi. I primi due sono stati reputati sostanzialmente diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità; inoltre sono stati giudicati carenti di specificità perché non riproducevano il contenuto dei documenti richiamati e non investivano tutte le rationes decidendi della sentenza d’appello, che aveva ritenuto inesistente un accordo di moratoria e legittima la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché la richiesta di consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e perché la questione della violazione dell’art. 38 T.U.B. non risultava trattata nella sentenza impugnata né adeguatamente allegata come già dedotta nei gradi di merito. Il ricorso è stato dunque integralmente dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro di violazione, ma la Corte rileva che la censura mirava in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 115 c.p.c.; la Corte osserva che la doglianza è generica e non spiega in modo specifico quale contrasto vi sarebbe con la norma.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato per sostenere la contrarietà a buona fede della condotta della banca nelle trattative.

  • art. 1335 c.c.

    Invocato insieme agli artt. 1175 e 1337 c.c. per sostenere l’avvenuta accettazione della moratoria da parte della banca.

  • art. 1337 c.c.

    Invocato per fondare la censura sulla buona fede nelle trattative precontrattuali.

  • art. 1186 c.c.

    La Corte d’appello ne aveva ritenuto integrati i presupposti; la Cassazione non entra nel merito perché le censure sono inammissibili.

  • art. 40 T.U.B.

    La Corte d’appello ha escluso che la norma fosse applicabile al caso; la Cassazione rileva l’inammissibilità della censura e, inoltre, osserva che la questione non risulta trattata nella sentenza impugnata né adeguatamente devoluta nei gradi di merito.

  • art. 1346 c.c.

    Invocato per sostenere la indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto di mutuo.

  • art. 38 T.U.B.

    La censura di violazione è dichiarata inammissibile perché la questione non risulta esaminata dalla sentenza impugnata né dimostrata come già dedotta nei gradi di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso, ma la Corte evidenzia che le doglianze non prospettano veri errori di diritto e mirano invece alla rivalutazione del fatto.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte lo richiama come base del requisito di specificità e autosufficienza del ricorso, ritenuto violato per omessa riproduzione dei documenti e mancata indicazione degli atti in cui le questioni erano state dedotte.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro di commisurazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza: le censure fondate su documenti devono riprodurne il contenuto essenziale e le questioni nuove o non trattate nella sentenza impugnata devono essere indicate con precisione, anche quanto agli atti in cui furono dedotte nei gradi di merito.
  • Una censura è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, perché la mancata critica di una base autonoma della decisione rende il motivo non idoneo a ottenere la cassazione.
  • La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando il giudice abbia già tratto dagli elementi probatori acquisiti una valutazione ritenuta esauriente e logica.
  • La contestazione della validità o determinatezza di un contratto e la deduzione della violazione di norme speciali di settore devono risultare effettivamente devolute nei gradi di merito; in sede di legittimità non è consentita la prospettazione di questioni nuove.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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