Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12855/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasceva da un precedente giudizio in cui la ricorrente era stata condannata in primo grado, in solido con altra società, al pagamento delle spese processuali in favore della resistente; la somma era stata poi integralmente corrisposta. La sentenza di primo grado era stata successivamente riformata in appello e, sulla base di tale riforma, la ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione di quanto versato. La resistente aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo e chiesto che il relativo giudizio fosse sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c. in attesa della definizione del ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello. Il Tribunale di Milano aveva accolto l’istanza di sospensione. Con il ricorso per regolamento di competenza la ricorrente deduceva violazione dell’art. 337, comma 2, c.p.c. e degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., sostenendo che non vi fosse alcun rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di opposizione e il ricorso per cassazione, poiché il diritto alla restituzione delle somme già pagate era autonomo e nasceva direttamente dalla riforma della sentenza di primo grado; denunciava inoltre la motivazione solo apparente del provvedimento di sospensione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che, quando una sentenza di primo grado di condanna al pagamento di somme viene riformata in appello, il diritto alla restituzione di quanto eseguito sorge direttamente dalla riforma ex art. 336 c.p.c. e non dipende dall’esito del successivo giudizio di cassazione. Ne deriva che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto tale restituzione non può essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c. per la pendenza del ricorso in cassazione, mancando un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica. La sospensione era inoltre sorretta da motivazione apodittica e priva di effettiva valutazione della pregiudizialità. La Corte ha quindi accolto il regolamento, disposto la prosecuzione del giudizio davanti al giudice di merito e rimesso a quest’ultimo la regolazione delle spese, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione davanti al Tribunale di Milano.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    utilizzato come base del regolamento di competenza avverso l’ordinanza di sospensione

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    la sospensione facoltativa richiede un effettivo rapporto di pregiudizialità logico-giuridica; non è consentita quando il diritto azionato è autonomo rispetto al giudizio pregiudicante

  • art. 336 c.p.c.

    la riforma della sentenza di primo grado travolge ex tunc la statuizione di condanna e fa sorgere il diritto alla restituzione di quanto pagato in esecuzione

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al vizio motivazionale del provvedimento impugnato

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all’apparenza della motivazione del provvedimento impugnato

  • art. 295 c.p.c.

    evocato in comparazione: il medesimo presupposto della pregiudizialità è richiesto anche per la sospensione necessaria

Massime di principio

  • Il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado nasce direttamente dalla riforma della sentenza stessa e ha natura autonoma rispetto all’esito del successivo giudizio di legittimità.
  • La restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza riformata non richiede una nuova pronuncia che ripristini la situazione anteriore: la riforma produce di per sé l’effetto restitutorio ex art. 336 c.p.c.
  • Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza poi riformata non è sospendibile ex art. 337, comma 2, c.p.c. per la pendenza del ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello, perché manca la pregiudizialità logico-giuridica.
  • La sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. richiede una motivazione specifica e ragionata sulla concreta sussistenza del rapporto di pregiudizialità; una motivazione apodittica o meramente assertiva è insufficiente.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.