Cassazione Civile, Ordinanza n. 12856/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Un cliente aveva agito in primo grado contro un istituto di credito chiedendo, previa declaratoria di nullità e illegittimità di varie clausole di un rapporto di conto corrente e di mutuo, la rideterminazione del saldo e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente versate. La banca si era costituita eccependo anche la prescrizione della ripetizione per le rimesse anteriori al decennio. Il Tribunale, all'esito di CTU, aveva riconosciuto un credito del correntista e condannato la banca al pagamento. In appello la banca aveva ottenuto la riforma della decisione: la Corte territoriale aveva ritenuto nulla la sentenza di primo grado per motivazione non ricostruibile, aveva poi ricalcolato il saldo del conto corrente e scrutinato anche il mutuo, rideterminando il credito del correntista e condannandolo alla restituzione di quanto incassato in esecuzione della sentenza di primo grado. Nel ricorso per cassazione il correntista ha dedotto, tra l'altro, che la Corte d'appello non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la nullità della motivazione in assenza di uno specifico motivo di appello, che la questione non sarebbe stata sottoposta al contraddittorio, che vi sarebbe stato giudicato sul mutuo, che la Corte avrebbe pronunciato ultra/extra petita, che non sarebbe stata accolta l'istanza di esibizione documentale, che la rideterminazione del saldo sarebbe stata omessa erroneamente e che la CTU sarebbe stata male interpretata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice d'appello non potesse rilevare d'ufficio un vizio di nullità della sentenza di primo grado quando l'appello della banca investiva solo il merito della quantificazione del saldo e non la motivazione della decisione. Ha affermato che i vizi di nullità della sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi di impugnazione e devono essere dedotti nei limiti del gravame, salvo l'assenza di sottoscrizione. Da ciò ha fatto discendere la nullità della sentenza impugnata. I motivi dal secondo al sesto sono stati dichiarati assorbiti; il settimo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a contestare una valutazione di fatto della Corte territoriale e non un omesso esame di un fatto storico decisivo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Le censure sono state veicolate rispettivamente come violazioni di legge, nullità processuali e omesso esame di fatto decisivo; il motivo ex n. 5 è inammissibile se mira a rivalutare il fatto e non a denunciare l'omesso esame di un fatto storico.
Le nullità della sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi di impugnazione e, salvo l'ipotesi di mancanza di sottoscrizione, devono essere fatte valere nei limiti e secondo le regole dell'impugnazione; il giudice d'appello non può rilevarle d'ufficio se non dedotte con specifico motivo di gravame.
L'appello deve contenere specifiche censure; se il gravame riguarda solo la quantificazione del saldo, non consente di introdurre o far rilevare un autonomo vizio di motivazione della sentenza di primo grado.
La questione processuale avrebbe dovuto essere sottoposta al contraddittorio delle parti.
art. 3 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro costituzionale, ma non decisivo nella ratio di accoglimento.
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro costituzionale, ma non decisivo nella ratio di accoglimento.
Invocato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno sul rapporto di mutuo non impugnato.
Invocato dal ricorrente per affermare il giudicato sulla statuizione non impugnata di primo grado.
Richiamato nel motivo di ricorso come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per la dedotta contraddittorietà/mancanza di motivazione della sentenza d'appello.
Invocato nel ricorso per lamentare il mancato ordine di esibizione documentale.
Invocato nel ricorso come base dell'istanza di esibizione della documentazione bancaria.
Richiamati per sostenere che la questione del saldo non richiedeva una specifica impugnazione ulteriore, essendo sufficiente la riproposizione del tema.
Cass. Sez. U, n. 20181/2019
Richiamata per il principio secondo cui, nei casi di error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti di causa se il motivo è specifico.
Cass. Sez. U, n. 8077/2012
Richiamata a sostegno del potere di diretto esame degli atti nel giudizio di legittimità per error in procedendo.
Cass. Sez. 5, n. 27368/2020
Richiamata a sostegno del potere di diretto esame degli atti nel giudizio di legittimità per error in procedendo.
Cass. Sez. 1, n. 15071/2012
Richiamata a sostegno del potere di diretto esame degli atti nel giudizio di legittimità per error in procedendo.
Cass. Sez. 2, n. 24267/2025
Richiamata come precedente in tema di conversione delle nullità in motivi di impugnazione.
Cass. Sez. 2, n. 14434/2019
Richiamata come precedente in tema di conversione delle nullità in motivi di impugnazione.
Cass. Sez. 6-1, n. 17834/2013
Richiamata come precedente in tema di conversione delle nullità in motivi di impugnazione.
Massime di principio
- Le nullità della sentenza soggetta ad appello, salvo il difetto di sottoscrizione, devono essere fatte valere come specifici motivi di impugnazione: il giudice d'appello non può rilevarle d'ufficio se non sono state devolute con il gravame.
- L'oggetto dell'appello delimita il potere del giudice di secondo grado: una censura che investe solo la quantificazione del saldo non consente di introdurre o dichiarare un autonomo vizio di motivazione della sentenza di primo grado.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando, sotto l'apparenza dell'omesso esame di un fatto storico, si mira soltanto a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio o della CTU.
- In presenza di un error in procedendo adeguatamente dedotto, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti del giudizio di merito per verificare la portata effettiva delle censure proposte in appello.
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