Cassazione Civile, Ordinanza n. 01026/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per maggiori redditi imponibili, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, relativi all'anno d'imposta 2006, in ragione dell'omessa presentazione della dichiarazione. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, il giudice d'appello aveva dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ritenendo che la confisca definitiva dell'azienda individuale avesse determinato l'estinzione per confusione dei crediti erariali ai sensi dell'art. 50, comma 2, d.lgs. 159/2011 e dell'art. 1253 c.c. L'Agenzia ha impugnato la decisione deducendo violazione dell'art. 50, comma 2, d.lgs. 159/2011 in combinato con l'art. 1253 c.c., sostenendo che l'effetto estintivo per confusione riguarda solo i crediti erariali maturati entro i limiti di capienza del patrimonio confiscato e che, comunque, non poteva essere dichiarata una cessazione integrale della materia del contendere senza verificare se e in quale misura i singoli tributi contestati (IRPEF, IRAP e IVA) trovassero effettiva capienza nel compendio confiscato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione. Ha ritenuto corretto il richiamo all'art. 50, comma 2, d.lgs. 159/2011 per i crediti erariali maturati prima del sequestro, ma ha censurato la sentenza di merito per non avere verificato la capienza del patrimonio oggetto di confisca rispetto all'ammontare complessivo dei crediti in contestazione. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in cassazione.
Richiamato per la trattazione camerale con proposta del relatore e regolare instaurazione del contraddittorio.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Indicata tra le norme poste a fondamento dell'avviso di accertamento per la determinazione del maggior reddito imponibile in assenza di dichiarazione.
Indicata tra le norme poste a fondamento dell'avviso di accertamento.
Indicata tra le norme poste a fondamento dell'avviso di accertamento in materia IVA.
art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
"i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile"
L'estinzione per confusione opera solo per i crediti erariali connessi ai beni, aziende o partecipazioni confiscati, nei limiti di capienza del patrimonio oggetto di confisca; presuppone la definitività della confisca e il venir meno della dualità tra debitore e creditore.
Richiamato quale base civilistica della confusione, cioè la riunione nella stessa persona della qualità di creditore e debitore.
Richiamato per affermare che, a seguito di confisca definitiva, i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi.
art. 31, comma 1, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010
Richiamato dal comma 2 dell'art. 50 d.lgs. 159/2011 come disposizione non applicabile, entro i limiti degli importi dei debiti estinti per confusione.
art. 2-sexies, commi 13 e 14, l. n. 575/1965
Citate come disposizioni antecedenti in continuità con l'attuale art. 50 del Codice antimafia.
art. 5, comma 1, lett. a), d.l. n. 4/2010, conv. in l. n. 50/2010
Richiamato per la successione normativa dell'istituto della confusione dei crediti erariali sui beni confiscati.
art. 3, comma 1, lett. b), d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 217/2010
Richiamato nella ricostruzione della disciplina previgente confluita nel Codice antimafia.
Richiamato per l'analogia con il trattamento tributario dei redditi derivanti da beni sequestrati, assimilato a quello dell'eredità giacente.
Richiamato per escludere lo Stato dalla nozione di soggetto passivo d'imposta per alcuni tributi (in particolare l'IRPEF).
art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
La Corte ha chiarito che l'effetto estintivo va verificato in concreto anche in relazione alla capienza del patrimonio confiscato, non potendo essere dichiarata l'estinzione integrale senza tale accertamento.
Massime di principio
- L'estinzione per confusione dei crediti erariali conseguente alla confisca definitiva di beni o azienda sequestrati opera solo quando la confisca sia divenuta definitiva e abbia determinato l'acquisizione dei beni al patrimonio dello Stato, con conseguente riunione nella stessa persona delle qualità di creditore e debitore.
- L'operatività dell'art. 50, comma 2, d.lgs. 159/2011 è limitata ai crediti di natura erariale e non si estende automaticamente a crediti diversi, come contributi previdenziali, tributi locali o diritti camerali.
- Quando si invoca l'estinzione del debito tributario per confusione in presenza di beni confiscati, il giudice deve verificare non solo l'esistenza della confisca definitiva e la natura erariale del credito, ma anche l'effettiva capienza del patrimonio confiscato rispetto all'ammontare del credito azionato.
- Non è corretto dichiarare la cessazione integrale della materia del contendere senza accertare se l'estinzione per confusione operi per tutti i tributi contestati o solo entro i limiti del patrimonio confiscato e dei crediti effettivamente capienti.
- In materia di sequestro e confisca di azienda, l'effetto estintivo dei crediti maturati prima del sequestro va coordinato con la necessità che i beni entrino nel patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi e con la disciplina speciale del Codice antimafia.
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