Cassazione Civile, Ordinanza n. 00983/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un'associazione sportiva dilettantistica aveva ricevuto un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, con contestazione della mancata applicazione del regime fiscale agevolato per gli enti di promozione sportiva, della mancata istituzione e tenuta delle scritture contabili e dell'inesistenza di alcune operazioni fatturate, con recupero di maggiori imposte IRES, IVA e IRAP oltre accessori e sanzioni. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente; la CTR aveva poi dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi. In Cassazione, la contribuente ha dedotto violazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'appello conteneva invece motivi specifici di impugnazione. L'Agenzia delle Entrate ha resistito eccependo preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione, perché notificato oltre il termine annuale applicabile dalla pubblicazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte non ha esaminato il motivo di merito dedotto dalla ricorrente, perché ha accolto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso. Ha rilevato che la sentenza della CTR era stata depositata il 13 novembre 2020 e che il ricorso per cassazione era stato notificato il 14 maggio 2021, quindi oltre il termine scadente il 13 maggio 2021. Ha richiamato il criterio di computo civile dei termini mensili/annuali e ha affermato che la decadenza dall'impugnazione opera indipendentemente dalla causa dell'inutile decorso del tempo ed è rilevabile d'ufficio. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
motivi specifici d'impugnazione
l'appello tributario deve contenere motivi specifici; la ricorrente invocava la violazione della norma da parte della CTR che aveva ritenuto generiche le censure d'appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo di ricorso è stato formalmente incardinato come violazione di legge.
art. 155, secondo comma, c.p.c.
richiamato per il computo civile dei termini mensili o annuali di impugnazione.
art. 2963, quarto comma, c.c.
richiamato per il criterio di computo dei termini annuali/mensili, che decorrono fino allo spirare del giorno corrispondente.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento del doppio contributo in conseguenza della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Per i termini di impugnazione espressi in mesi o anni si applica la computazione civile, con scadenza allo spirare del giorno corrispondente a quello iniziale, senza rilevare il diverso numero di giorni del periodo.
- La tardiva proposizione dell'impugnazione comporta decadenza ed è rilevabile d'ufficio, indipendentemente dal fatto che il ritardo sia dovuto a circostanze non imputabili all'impugnante.
- Nel giudizio di cassazione, la trattazione in camera di consiglio e la possibilità di contraddittorio scritto escludono, di regola, che il solo concomitante impegno professionale del difensore integri un valido motivo di rinvio se non adeguatamente specificato e giustificato.
- L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna della parte soccombente alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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