Cassazione Civile, Ordinanza n. 00984/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un'associazione sportiva dilettantistica aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, per l'anno d'imposta 2012, aveva recuperato maggior reddito e maggiori imposte IRES, IVA e IRAP, ritenendo non applicabile il regime fiscale agevolato per gli enti di promozione sportiva, contestando la mancata tenuta delle scritture contabili e ritenendo inesistenti alcune operazioni fatturate. Dopo il rigetto in primo grado, la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi. In cassazione la contribuente ha dedotto la violazione dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, censurando la declaratoria di inammissibilità dell'appello per asserita mancanza di motivi specifici di impugnazione. La Corte, tuttavia, ha esaminato preliminarmente l'eccezione dell'Agenzia sulla tardività del ricorso per cassazione: la sentenza regionale era stata depositata il 13.11.2020 e il ricorso era stato notificato il 14.5.2021, quindi oltre il termine semestrale scaduto il 13.5.2021; ha quindi rilevato che il ricorso era stato proposto oltre il termine e che la decadenza opera indipendentemente dalle ragioni del ritardo, anche d'ufficio.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito il motivo relativo alla specificità dei motivi di appello, perché ha ritenuto preliminarmente tardivo il ricorso per cassazione. Ha confermato il criterio di computo civile dei termini mensili/annuali e ha affermato che la mancata tempestiva notificazione del ricorso comporta decadenza dall'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
motivo di ricorso introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3
la parte ha dedotto la violazione di legge come vizio denunciabile in cassazione.
art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
motivi specifici d'impugnazione
l'appello tributario deve contenere motivi specifici; la censura della ricorrente mirava a contestare la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità.
art. 155, secondo comma, c.p.c.
richiamato per il criterio di computo civile dei termini mensili o annuali.
art. 2963, quarto comma, c.c.
richiamato per il criterio di computo civile dei termini mensili o annuali.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nei termini di impugnazione espressi in mesi o anni si applica il computo civile 'ex nominatione dierum': il termine scade allo spirare del giorno corrispondente a quello iniziale, indipendentemente dal numero effettivo dei giorni compresi nel periodo.
- La decadenza dall'impugnazione per tardiva notificazione opera anche quando il ritardo dipenda da circostanze non imputabili all'impugnante, e il vizio può essere rilevato d'ufficio.
- Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi specifici di impugnazione; tuttavia, se il ricorso per cassazione è tardivo, la Corte non esamina il merito delle doglianze sulla specificità dei motivi.
- L'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore deve essere supportata da una concreta e specifica allegazione delle ragioni dell'impedimento; non è sufficiente richiamare impegni concomitanti o generici profili di complessità.
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