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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00982/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento sostenendo di esserne venuta a conoscenza solo tramite estratto di ruolo e di non averla mai ricevuta validamente. In appello, l’agente della riscossione aveva ottenuto riforma della decisione di primo grado. Nel ricorso per cassazione la contribuente deduceva, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 217 del 2017, sostenendo che la notifica della cartella fosse nulla perché effettuata via PEC da un indirizzo telematico diverso dal domicilio digitale risultante nei pubblici registri dell’agenzia della riscossione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché la notifica, pur provenendo da un indirizzo PEC diverso da quello indicato nei registri pubblici, era comunque chiaramente riferibile all’ente mittente; inoltre la contribuente non aveva provato la dedotta difformità né, soprattutto, aveva allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dal vizio denunciato. La Corte ha quindi confermato la sentenza impugnata e ha condannato la ricorrente alle spese, dando atto altresì dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente la deduzione in cassazione di violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto il motivo è stato esaminato e ritenuto infondato.

  • art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973

    disciplina la notificazione della cartella di pagamento; la Corte ne ha escluso la violazione in presenza di una notifica PEC comunque riferibile al mittente e non lesiva del diritto di difesa.

  • art. 6 del d.lgs. n. 217 del 2017

    norma richiamata dalla ricorrente per contestare l’indirizzo PEC utilizzato nella notificazione; la Corte non ha ravvisato nullità della notifica per tale sola ragione.

  • art. 3-bis, comma 1, L. n. 53 del 1994

    la Corte richiama il principio secondo cui la regola più rigorosa riguarda le notifiche eseguite dagli avvocati e, in ogni caso, l’individuazione dell’indirizzo del destinatario è più rilevante di quella del mittente.

  • art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005

    può essere utilizzato, ai fini delle notifiche verso la pubblica amministrazione, l’indice dei domicili digitali previsto dalla normativa sul CAD.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    l’obbligo di motivazione degli atti impositivi va letto in chiave funzionale, secondo i canoni di collaborazione e buona fede, con irrilevanza delle sole violazioni formali prive di lesione concreta.

  • art. 10 L. n. 212 del 2000

    la sua portata è ricostruita alla luce dei principi di leale collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuente.

  • artt. 2 e 3 Cost.

    sono richiamati come parametri di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza che orientano l’interpretazione delle norme tributarie.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    impongono buona fede e correttezza; la Corte li richiama per escludere che sia conforme a tali canoni valorizzare un vizio formale senza alcun concreto pregiudizio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    sussistendo la soccombenza del ricorrente, vengono dichiarati i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato quale parametro per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di notificazione via PEC, la nullità non discende automaticamente dall’uso di un indirizzo telematico diverso da quello risultante dai registri pubblici, quando dalla comunicazione sia comunque inequivocabile la provenienza del messaggio dal soggetto notificante e la parte destinataria abbia potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.
  • Le censure rivolte a vizi formali della notificazione o dell’atto impositivo sono rilevanti solo se il ricorrente allega e dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa; non è tutelato l’interesse alla mera regolarità astratta del procedimento.
  • Le violazioni formali degli atti tributari che non incidano in concreto sulla sfera giuridica del contribuente possono essere considerate irrilevanti alla luce dei principi di buona fede, correttezza, collaborazione e ragionevolezza.
  • Nella notificazione digitale, l’esigenza di maggiore rigidità formale riguarda soprattutto l’individuazione dell’indirizzo del destinatario; meno rigoroso è il giudizio sull’indirizzo del mittente, se la provenienza dell’atto risulta chiaramente riconoscibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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