Cassazione Civile, Ordinanza n. 00985/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'associazione sportiva dilettantistica aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori imposte IRES, IVA e IRAP, negando l'applicabilità del regime fiscale agevolato per gli enti di promozione sportiva, contestando la mancata tenuta delle scritture contabili e ritenendo inesistenti alcune operazioni fatturate. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, la contribuente aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto violazione dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'appello contenesse motivi specifici di impugnazione. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che la notifica dell'appello era avvenuta oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado, quindi l'impugnazione era tardiva e comunque inammissibile; ha inoltre disatteso l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Pur prendendo atto della censura sulla specificità dei motivi d'appello, ha ritenuto decisivo un rilievo preliminare e assorbente: dagli atti risultava che la sentenza della CTR era stata depositata il 13.11.2020 e l'appello era stato notificato il 14.5.2021, oltre il termine di sei mesi previsto per l'impugnazione. La Corte ha quindi affermato la tardività dell'appello e, conseguentemente, l'inammissibilità del ricorso in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si è costituita. È stato altresì dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene indicato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.
art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
L'appellante aveva denunciato la sua violazione, ma la Corte non esamina nel merito la doglianza perché ritiene l'impugnazione tardiva.
art. 155, secondo comma, c.p.c.
Richiamato, insieme all'art. 2963, quarto comma, c.c., per affermare il criterio di computazione civile dei termini mensili o annuali.
art. 2963, quarto comma, c.c.
Richiamato per il computo dei termini a mesi o anni secondo il giorno corrispondente del mese iniziale.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nei termini di impugnazione computati a mesi o ad anni opera la computazione civile, per cui la scadenza si verifica allo spirare del giorno corrispondente a quello iniziale del mese di decorrenza, indipendentemente dal numero effettivo dei giorni compresi nel periodo.
- La tardività dell'impugnazione integra una causa di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di legittimità.
- La scadenza del termine di impugnazione non è evitata dal fatto che la notificazione sia mancata per circostanze non imputabili alla parte; la decadenza opera comunque.
- L'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore deve essere specifica e adeguatamente motivata, indicando concretamente le ragioni dell'impedimento e della sua non superabilità, specie quando il giudizio di cassazione si svolge in camera di consiglio con contraddittorio scritto.
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