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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00981/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di un contribuente, titolare di ditta individuale nel settore bar, un avviso di accertamento fondato su metodo induttivo per il recupero a tassazione di maggior reddito asseritamente conseguito nell'anno 2013. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto; in appello, la CTR aveva dichiarato inammissibile il gravame dell'Ufficio per difetto di prova della notificazione, ritenendo necessaria l'attestazione di conformità del ricorso, degli allegati e della ricevuta di consegna, pur essendo gli atti nativi digitali e depositati telematicamente. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme sul documento informatico e sulla notifica via PEC nel processo tributario, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato regole relative alla copia analogica di documenti informatici, non pertinenti al caso in cui l'atto venga prodotto in giudizio in originale digitale mediante deposito telematico.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto valida la notificazione del ricorso in appello presso il domiciliatario eletto in primo grado, nonostante la contumacia della parte in appello, richiamando il principio di ultrattività dell'elezione di domicilio nel processo tributario. Ha inoltre affermato che, quando un atto nativo digitale, insieme agli allegati e alla ricevuta di consegna, è prodotto in giudizio tramite allegazione telematica al fascicolo informatico, non è richiesta l'attestazione di conformità all'originale da parte del difensore, perché la disciplina invocata dalla CTR riguarda solo le copie analogiche estratte da documenti informatici. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 23, commi 1 e 2, d.lgs. n. 82 del 2005

    Le copie su supporto analogico di documento informatico ... hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale ...

    La Corte ha precisato che la norma disciplina le copie analogiche di documenti informatici e non impone attestazione di conformità quando il documento informatico sia prodotto in originale per via telematica.

  • art. 5, comma 2, decreto MEF n. 163 del 2013

    Richiamato dall'Ufficio tra le norme sulla notifica e sul deposito telematico nel processo tributario.

  • art. 9, legge n. 53 del 1994

    1-bis ... l'avvocato estrae copia su supporto analogico ... e ne attesta la conformità ...; 1-ter ... procede ai sensi del comma 1-bis.

    L'attestazione di conformità è richiesta solo quando la prova della notifica non possa essere fornita telematicamente e occorra produrre copia analogica del messaggio PEC e dei suoi allegati.

  • art. 16-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come disciplina del processo tributario telematico e del deposito degli atti.

  • art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    L'elezione di domicilio e l'indicazione di residenza o sede effettuate in primo grado spiegano effetto anche nei successivi gradi, secondo il principio di ultrattività richiamato dalla Corte.

  • art. 330, comma 1, c.p.c.

    La notifica del ricorso per cassazione va eseguita nel luogo indicato dalla norma, ma nel processo tributario opera la regola di ultrattività del domicilio eletto in primo grado.

  • art. 16, d.lgs. n. 546 del 1992

    Le notificazioni nel processo tributario si eseguono nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o sede dichiarata.

  • art. 25-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ... equivale all'originale o alla copia conforme ...

    La Corte ne ricava che l'attestazione riguarda le copie, non l'originale digitale depositato telematicamente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione del ricorso per cassazione è valida se eseguita presso il domicilio eletto in primo grado dalla parte rimasta contumace in appello, per effetto dell'ultrattività dell'indicazione di domicilio e residenza effettuata nel primo grado.
  • La disciplina dell'attestazione di conformità prevista per i documenti informatici riguarda le copie analogiche estratte dall'originale digitale; non si applica quando l'atto nativo digitale, con allegati e ricevuta PEC, sia depositato in giudizio in forma telematica come originale informatico.
  • Quando la prova della notificazione via PEC può essere fornita con modalità telematiche, non è necessario ricorrere alla procedura di estrazione su supporto analogico né alla relativa attestazione di conformità.
  • L'inammissibilità dell'appello dichiarata per difetto di prova della notificazione è erronea se il giudice applica regole sulla conformità delle copie analogiche a un caso in cui il deposito riguarda documenti informatici originali.
  • Nel processo tributario telematico, la corretta qualificazione del supporto documentale prodotto in giudizio è decisiva: la distinzione tra originale digitale e copia analogica determina il diverso regime probatorio e gli eventuali oneri di attestazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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