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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00980/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007 emesso in base all'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, relativo all'acquisto di quattro immobili e alla mancata risposta a un questionario istruttorio. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo di aver finanziato gli acquisti con assegni ricevuti dal coniuge e con il reinvestimento del corrispettivo della vendita di altri immobili; sia la CTP sia la CTR avevano accolto il ricorso. In cassazione l'Agenzia ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto utilizzabile in giudizio la documentazione non prodotta in fase endoprocedimentale nonostante il questionario; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., censurando la valutazione della CTR circa la prova contraria offerta dalla contribuente a fronte delle presunzioni reddituali dell'Ufficio. La resistente ha inoltre eccepito un difetto di legittimazione dell'Agenzia ricorrente, eccezione respinta perché la struttura regionale può stare in giudizio quale struttura sovraordinata rispetto all'ufficio locale.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la censura inammissibile, perché, se diretta a contestare il reale contenuto del questionario, introduceva un vizio di percezione assimilabile a vizio revocatorio, non deducibile in cassazione; inoltre la doglianza era comunque aspecifica, non avendo l'Agenzia riprodotto in modo sufficiente il contenuto essenziale dell'atto per dimostrare che fosse stata richiesta una specifica documentazione. Sul secondo motivo la Corte lo ha ritenuto in parte inammissibile e per il resto infondato: la CTR aveva correttamente applicato il principio secondo cui, nell'accertamento sintetico, le presunzioni dell'Ufficio sono superabili con prova contraria del contribuente anche in giudizio; l'Agenzia non aveva efficacemente confrontato la ratio decidendi della sentenza d'appello né indicato elementi idonei a neutralizzare la documentazione prodotta dalla contribuente, che evidenziava una disponibilità finanziaria sufficiente a coprire gli acquisti contestati. La Corte ha quindi condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    nell'accertamento sintetico il reddito può essere ricostruito tramite presunzioni, ma il contribuente può fornire prova contraria sia in sede istruttoria sia in giudizio; l'Ufficio deve confrontarsi con tale prova e la doglianza deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    la preclusione all'utilizzo processuale di documenti non prodotti in sede amministrativa presuppone che sia dimostrato un effettivo e specifico invito alla produzione; una censura generica o non specifica sul contenuto del questionario è inammissibile.

  • art. 2697 cod. civ.

    richiamato per contestare la distribuzione dell'onere probatorio nell'accertamento sintetico; la Corte ribadisce però che, una volta allegati dall'Ufficio gli indici di capacità contributiva, il contribuente può superare la presunzione con prova contraria documentale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    la violazione di legge dedotta con ricorso per cassazione non può essere usata per veicolare un vizio di percezione del contenuto di un documento o una censura priva di specificità.

  • art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    l'ufficio dell'Agenzia delle entrate può stare in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata, sicché la legittimazione della Direzione Regionale è stata ritenuta sussistente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicato perché la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, le presunzioni poste a base della pretesa fiscale sono superabili dal contribuente con prova contraria, anche documentale e anche prodotta in giudizio, purché l'Amministrazione non dimostri la mancata tempestiva produzione di documenti specificamente richiesti.
  • La censura di violazione di legge in cassazione è inammissibile quando, sotto la veste formale dell'art. 360, n. 3, c.p.c., si contesti in realtà il contenuto percepito dal giudice di merito di un documento o si solleciti una rivalutazione del materiale probatorio.
  • La dedotta preclusione alla produzione documentale deve essere sorretta da una contestazione specifica e autosufficiente del contenuto dell'atto endoprocedimentale; la mera indicazione di un questionario con generica richiesta di informazioni non basta a dimostrare una richiesta puntuale di determinati documenti.
  • In materia di accertamento del reddito, il giudice di merito valuta liberamente la prova contraria offerta dal contribuente, ma la parte che ricorre per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi e indicare in modo analitico gli elementi trascurati o mal valutati.
  • La legittimazione processuale dell'Agenzia delle Entrate può essere esercitata anche dalla struttura territoriale sovraordinata rispetto all'ufficio che ha emesso l'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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