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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25234/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (fisco)

La controversia

La controversia riguarda il classamento catastale di un'unità immobiliare adibita a stazione di depurazione, con collettore fognario e accessori, nel comune di Montalto. La società proprietaria/contribuente aveva presentato DOCFA proponendo la categoria E/3; l'amministrazione aveva invece rettificato il classamento attribuendo la categoria D/7 e determinando la rendita. La CTP aveva annullato l'avviso; la CTR aveva confermato l'annullamento ritenendo che l'immobile dovesse essere classificato in E/3, che l'avviso fosse insufficientemente motivato e che fosse necessario un previo sopralluogo. In cassazione l'Agenzia deduce tre motivi: 1) violazione delle norme catastali per avere il giudice di merito qualificato l'immobile in categoria E anziché D, valorizzando in modo decisivo la mancanza di fine di lucro della società utilizzatrice invece delle caratteristiche oggettive del bene; 2) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990, perché l'avviso conteneva già referenze catastali, dati oggettivi e rendita, e la difformità derivava da stima tecnica; 3) violazione della normativa sul classamento, per avere ritenuto indispensabile un sopralluogo preventivo. La contribuente ha resistito con controricorso e ha eccepito l'inammissibilità dei motivi secondo e terzo, eccezioni respinte dalla Corte.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia. Ritiene fondati sia il secondo e il terzo motivo, sia il primo motivo. Sul piano motivazionale, afferma che nell'ipotesi di classamento mediante DOCFA e stima diretta, l'avviso è sufficientemente motivato quando indica i dati oggettivi e la classe attribuita, se non vengono contestati elementi di fatto diversi da quelli dichiarati dal contribuente; inoltre, per gli immobili del gruppo D la stima diretta non richiede necessariamente un sopralluogo, potendo l'amministrazione basarsi sulla documentazione disponibile. Sul piano sostanziale, ribadisce che gli impianti di depurazione e smaltimento delle reflue non rientrano nella categoria E, riservata a fabbricati sostanzialmente incommerciabili ed estranei alla logica commerciale e produttiva, ma nel gruppo D, in particolare D/7, perché l'attività di gestione del servizio idrico ha natura economica e imprenditoriale; è irrilevante che il servizio persegua un interesse pubblico o sia gestito da soggetto a partecipazione pubblica. La sentenza impugnata viene quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese del merito sono compensate; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel classamento catastale degli immobili del procedimento DOCFA, l'avviso è adeguatamente motivato se indica i dati oggettivi e la categoria attribuita quando la difformità tra rendita proposta e rendita attribuita dipende da una valutazione tecnica del bene e non da una diversa ricostruzione dei fatti dichiarati dal contribuente.
  • Quando l'Ufficio contesta gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione DOCFA, la motivazione del classamento deve essere più analitica e specificare le differenze riscontrate, per consentire la difesa del contribuente e delimitare l'oggetto del contenzioso.
  • Per gli immobili classificabili nel gruppo D, la stima diretta non richiede necessariamente un sopralluogo preventivo: l'amministrazione può fondarsi sulle risultanze documentali disponibili, se la valutazione è mirata e specifica.
  • La categoria catastale E è riservata a fabbricati con caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili e estranei a logiche commerciali o produttive; non vi rientrano impianti destinati a processi industriali o produttivi.
  • La destinazione del bene a servizio pubblico non impedisce la classificazione nel gruppo D quando la gestione dell'impianto presenta natura economica e imprenditoriale, essendo rilevanti le caratteristiche oggettive e la destinazione funzionale dell'immobile, non la veste soggettiva del gestore.
  • Nel settore del servizio idrico integrato, la tariffa ha natura di corrispettivo e la gestione deve avvenire secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; tale assetto è coerente con la riconducibilità degli impianti di depurazione alle costruzioni ospitanti processi industriali o produttivi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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