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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25209/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA relative all'anno 1998 nei confronti di un esercente commercio al dettaglio di materiale edile. L'Ufficio aveva rettificato il volume d'affari e disconosciuto alcuni costi ritenuti non inerenti all'attività imprenditoriale, fondando in parte le riprese sulla ricostruzione induttiva del reddito non dichiarato ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973. La CTP aveva annullato l'atto solo limitatamente ai costi non deducibili, confermando il resto; la CTR aveva respinto sia l'appello del contribuente sia quello incidentale dell'Ufficio. In Cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente ammesso l'accertamento induttivo nonostante la regolare tenuta delle scritture contabili e in assenza di presunzioni idonee; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 92 c.p.c. per la regolazione delle spese. L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale lamentando violazione dell'art. 2697 c.c. per errato riparto dell'onere della prova sulla deducibilità/inerenza dei costi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale del contribuente perché il primo motivo era in parte inammissibile e in parte infondato: ha ribadito che l'accertamento induttivo puro o analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma complessivamente inattendibile, e che la sola regolarità delle scritture non basta a contrastare la pretesa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo sulle spese per genericità. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia, ritenendo errata la motivazione della CTR nella parte in cui aveva posto a carico dell'Amministrazione la prova della non inerenza dei costi, mentre in tema di imposte dirette e IVA grava sul contribuente la prova dell'inerenza e della destinazione concreta della spesa all'attività d'impresa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, limitatamente al profilo relativo ai costi e per la liquidazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    comma 2; primo comma lett. d)

    consente l'accertamento induttivo puro e analitico-induttivo del reddito d'impresa anche in presenza di contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile; nel caso di induttivo puro possono valere anche presunzioni super-semplici, con spostamento dell'onere della prova sul contribuente

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in relazione alla legittimità delle riprese IVA e al meccanismo presuntivo di ricostruzione della base imponibile

  • art. 92 c.p.c.

    la censura sulle spese è inammissibile se formulata in modo apodittico e generico, senza indicare le ragioni concrete per cui la compensazione o la condanna alle spese sarebbero errate

  • art. 2697 c.c.

    in materia di deducibilità dei costi e inerenza, l'onere della prova non grava sull'Amministrazione ma sul contribuente, che deve dimostrare l'esistenza, la natura, i fatti giustificativi e la concreta destinazione della spesa all'attività d'impresa

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale

Massime di principio

  • L'accertamento induttivo del reddito d'impresa è legittimo anche quando la contabilità sia formalmente regolare, se l'Amministrazione dimostra che essa è complessivamente inattendibile; nel caso di accertamento analitico-induttivo sono sufficienti presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, mentre nell'induttivo puro possono operare anche presunzioni meno strutturate.
  • La regolarità delle scritture contabili e la mera annotazione delle fatture non sono di per sé idonee a neutralizzare la ripresa fiscale, quando l'Ufficio contesti l'esistenza di maggiori ricavi o la deducibilità di costi in base a presunzioni.
  • In tema di imposte dirette e IVA, quando l'Ufficio contesta l'inerenza di un costo sulla base della sua incongruità o antieconomicità, spetta al contribuente fornire la prova della regolarità dell'operazione, della sua effettiva riferibilità all'attività d'impresa e della concreta destinazione della spesa alla produzione.
  • La censura in cassazione sulla regolazione delle spese processuali deve indicare specificamente le ragioni dell'errore denunciato; le doglianze meramente assertive o generiche sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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