Cassazione Civile, Ordinanza n. 25191/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato alla società maggiori ricavi e maggior reddito d'impresa, con conseguenti maggiori IVA, IRES e IRAP, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 40 del d.P.R. n. 600 del 1973. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente riducendo forfettariamente del 30% il valore dell'accertamento; in appello sia l'Agenzia sia la società avevano impugnato la decisione, e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'eccezione di tardività del ricorso originario, per poi rideterminare il merito riconoscendo la prova di un finanziamento soci, al netto di una restituzione. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) error in procedendo per violazione degli artt. 16, 20 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che la tempestività del ricorso introduttivo dovesse essere rilevata d'ufficio e che la CTR avesse erroneamente ritenuto nuova e quindi non esaminabile la questione; (2) vizio motivazionale; (3) violazione di legge in tema di onere della prova circa il contenuto delle riprese fiscali. La contribuente intimata non si è difesa in cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la tardività del ricorso introduttivo fosse rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, che gravasse sulla parte ricorrente l'onere di provare la tempestività della proposizione del ricorso, e che non potesse formarsi un giudicato implicito sulla questione di proponibilità quando il giudice di merito abbia deciso sul merito senza esaminarla espressamente. Accertato che il ricorso originario era stato notificato oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, perché la causa non poteva essere proposta. I restanti due motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico della società resistente.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata come base dell'accertamento dei maggiori ricavi e del maggior reddito d'impresa contestati alla contribuente.
art. 40, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato unitamente all'art. 39 come fondamento dell'accertamento fiscale oggetto di causa.
art. 16, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la rilevabilità officiosa della questione processuale relativa alla tempestività del ricorso tributario.
art. 20, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo di ricorso nel contesto delle norme sul processo tributario e sulla proposizione del ricorso.
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
il ricorso deve essere notificato entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato
Il termine di sessanta giorni è qualificato come termine di decadenza; il suo rispetto costituisce condizione dell'azione e la sua violazione comporta inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio.
art. 2969 c.c.
Richiamato per affermare che la decadenza in materia sottratta alla disponibilità delle parti è rilevabile d'ufficio, salvo giudicato interno espresso.
art. 382, comma 3, c.p.c.
Applicato per disporre la cassazione senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestività del ricorso introduttivo è una condizione dell'azione: il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato è perentorio e il suo mancato rispetto determina l'inammissibilità dell'azione.
- La decadenza derivante dalla tardiva proposizione del ricorso tributario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in cassazione, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti.
- Non si forma giudicato implicito sulla proponibilità dell'azione quando il giudice di merito abbia deciso sul merito senza esaminare espressamente la questione pregiudiziale di tempestività, poiché tale questione resta suscettibile di rilievo officioso.
- Se il ricorso introduttivo del processo tributario risulta tardivo, la cassazione può essere pronunciata senza rinvio quando emerga che la causa non poteva essere proposta.
- Quando il ricorso è inammissibile per tardività, i motivi ulteriori restano assorbiti e non richiedono esame nel merito.
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