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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25204/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento e irrogazione di sanzioni relativo alla tassa automobilistica per l'annualità 2005, contestato per asserita tardività della notifica. Il contribuente sosteneva che, trattandosi di termine triennale previsto dall'art. 5 d.l. n. 953 del 1982, rilevasse la ricezione dell'atto da parte del destinatario e non la sola consegna all'agente notificatore o la spedizione, sicché l'azione di recupero sarebbe stata intempestiva. Con un solo motivo di ricorso per cassazione veniva dedotta violazione e falsa applicazione, tra le altre norme, degli artt. 5, comma 51, d.l. n. 953 del 1982, 149, comma 3, c.p.c. e 4, comma 3, l. n. 890 del 1982, assumendo che la CTR avesse erroneamente applicato il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche a un atto impositivo tributario caratterizzato da natura recettizia.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura e ha confermato la decisione della CTR. Ha affermato che, anche in materia di atti di imposizione tributaria, per il notificante rileva la data in cui l'atto è consegnato all'ufficiale giudiziario o al servizio postale, se ciò avviene entro il termine previsto dalla legge, mentre per il destinatario gli effetti si producono al momento della ricezione. Tuttavia, nel caso di specie il termine triennale previsto per l'accertamento della tassa automobilistica è stato ricondotto dalla Corte a un termine di decadenza e non di prescrizione, con la conseguenza che la tempestività va valutata sulla base della data di spedizione/consegna dell'atto al notificatore, non della successiva conoscenza da parte del contribuente. È stata quindi esclusa la tardività dell'azione impositiva regionale. Le spese sono state compensate per il progressivo consolidarsi dei principi applicati. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Viene invocato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 5, comma 51, d.l. n. 953 del 1982

    La disposizione sul termine triennale per il recupero delle tasse automobilistiche viene letta in chiave sistematica come termine di decadenza del potere impositivo, non come prescrizione in senso stretto.

  • art. 3, d.l. n. 2 del 1986

    Norma di modifica richiamata nel motivo, senza un autonomo rilievo decisorio nel testo.

  • art. 149, comma 3, c.p.c.

    È richiamato il principio secondo cui, per le notificazioni a mezzo posta, gli effetti si scindono tra notificante e destinatario.

  • art. 4, comma 3, l. n. 890 del 1982

    Norma richiamata in tema di notificazioni postali, coerente con il principio di perfezionamento differenziato della notifica.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    È indicato come recepimento, in materia tributaria, del principio secondo cui la notificazione a mezzo posta si considera fatta alla data di spedizione per il notificante e alla data di ricezione per il destinatario.

  • art. 5 d.l. n. 953 del 1982, conv. in l. n. 53 del 1983

    "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento."

    Il termine triennale è interpretato dalla Corte come limite decadenziale all'esercizio del potere di accertamento e recupero, funzionale a garantire certezza del rapporto tributario.

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 23, comma 1

    È richiamato per affermare che la tassa automobilistica è attribuita alle Regioni a statuto ordinario come tributo proprio derivato.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato nel ragionamento sulla natura della tassa automobilistica e sui limiti dell'intervento regionale in materia tributaria.

  • art. 119 Cost.

    Richiamato nel quadro costituzionale della tassa automobilistica regionale come tributo proprio derivato.

  • art. 1335 c.c.

    È evocato per la natura recettizia degli atti, ma la Corte esclude che tale connotazione muti il regime di tempestività del potere impositivo quando operi un termine di decadenza.

  • art. 2964 c.c.

    È richiamato per ricondurre la fattispecie al paradigma della decadenza, istituto distinto dalla prescrizione e non soggetto a sospensione o interruzione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel controllo della tempestività di un atto impositivo notificato a mezzo posta, la tutela del notificante si radica nel momento in cui l'atto è consegnato all'ufficiale giudiziario o al servizio postale, mentre la conoscenza del destinatario rileva per i suoi effetti nei confronti di quest'ultimo.
  • Il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica anche agli atti di imposizione tributaria e non è escluso dalla natura recettizia dell'atto.
  • Quando la legge prevede un termine per l'esercizio del potere di accertamento tributario, la qualificazione sostanziale del termine deve essere ricostruita sistematicamente: se il termine presidia l'esercizio del potere impositivo e la certezza del rapporto, esso opera come decadenza anche se il testo normativo usa il lessico della prescrizione.
  • La decadenza del potere impositivo si valuta con riferimento agli adempimenti posti in essere dall'amministrazione entro il termine previsto, senza che il ritardo imputabile al servizio notificatorio possa ricadere sull'ente notificante.
  • Una volta divenuto definitivo il credito tributario per mancata impugnazione o per giudicato, il rapporto entra nella diversa dimensione della prescrizione del credito ormai accertato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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