Cassazione Civile, Ordinanza n. 25188/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite origina da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale automatizzato, con cui era stato disconosciuto un credito IVA indicato dalla società nella dichiarazione relativa all'anno 2004, perché maturato nel periodo d'imposta precedente nel quale la contribuente non aveva presentato la dichiarazione annuale. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società e annullato la cartella, ritenendo che l'omessa presentazione della dichiarazione nel periodo di maturazione non comportasse, di per sé, la perdita del diritto alla detrazione, se il credito fosse esercitato entro il termine biennale. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme IVA e dichiarative, sostenendo che, in caso di omessa dichiarazione annuale del periodo di maturazione, il credito non sarebbe utilizzabile in detrazione nell'anno successivo; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo che la CTR avrebbe annullato integralmente la cartella nonostante la domanda introduttiva riguardasse solo la parte relativa al disconoscimento del credito IVA e non anche le altre pretese contenute nell'atto.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo, ribadisce che il principio di neutralità dell'IVA consente il riconoscimento della detrazione anche in assenza della dichiarazione annuale del periodo di maturazione, purché risultino le dichiarazioni periodiche e i versamenti regolari e il credito sia esercitato entro il termine previsto per la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, e purché siano provati i requisiti sostanziali della detrazione. Quanto al secondo motivo, lo dichiara inammissibile perché la discrasia tra motivazione, che esamina solo la parte di pretesa effettivamente contestata, e dispositivo, che annulla integralmente la cartella, integra un errore materiale emendabile ex art. 287 c.p.c. e non un vizio di ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. La società aveva inoltre chiesto la definizione agevolata della lite, ma l'istanza era stata respinta dall'Amministrazione perché l'atto impugnato aveva natura meramente riscossiva. La ricorrente è condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
richiamato solo per dare atto dell'istanza di definizione agevolata della lite, poi respinta dall'Amministrazione finanziaria
legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018, citata nel contesto della domanda di definizione agevolata
art. 30, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma invocata dall'Agenzia a sostegno della tesi restrittiva sul riporto e utilizzo del credito IVA
art. 54-bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma invocata dall'Agenzia sul controllo automatizzato della dichiarazione IVA
art. 19, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma invocata dall'Agenzia nel quadro della disciplina delle dichiarazioni e del recupero dell'imposta
art. 55, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma invocata dall'Agenzia nel quadro della disciplina delle dichiarazioni e del recupero dell'imposta
art. 8, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
la detrazione del credito può essere esercitata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto
art. 28, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
la decadenza opera soltanto se il credito o l'eccedenza non viene indicato nella prima dichiarazione utile, secondo la lettura richiamata dalla Corte
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro di legittimità formale richiamato per il motivo relativo alla pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c.
la Corte esclude il vizio di ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato, qualificando la discrasia tra motivazione e dispositivo come errore materiale
indicato come rimedio per la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo
richiamato indirettamente nella regola secondo cui il contribuente deve dimostrare in concreto i requisiti sostanziali della detrazione IVA
Massime di principio
- In materia di IVA, il diritto alla detrazione non è automaticamente precluso dall'omessa presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo di maturazione del credito, se il contribuente dimostra i requisiti sostanziali dell'operazione e rispetta il termine per l'esercizio della detrazione previsto dalla disciplina applicabile.
- Il principio di neutralità dell'IVA impone che l'Amministrazione e il giudice riconoscano il credito quando esso risulti da dichiarazioni periodiche e versamenti regolari e sia esercitato tempestivamente, non potendo la mera irregolarità formale della dichiarazione eliminare un diritto sostanziale al rimborso/detrazione.
- La decadenza per mancata indicazione del credito opera solo nei limiti e nei casi espressamente previsti dalla normativa IVA, e va distinta dalla possibilità di contestare l'effettiva sussistenza del credito.
- La divergenza tra motivazione e dispositivo, quando sia immediatamente riconoscibile dal testo della sentenza e consista in una mera difformità grafica o materiale, integra un errore materiale emendabile ex art. 287 c.p.c. e non un vizio di ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c.
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