Cassazione Civile, Ordinanza n. 25208/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1997, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato il volume d'affari di un contribuente che svolgeva attività di vendita al dettaglio di materiale edile, recuperando a tassazione IRPEF, IRAP e IVA e disconoscendo alcuni costi ritenuti non inerenti all'attività imprenditoriale, sulla base di un processo verbale di constatazione. Il primo giudice aveva annullato l'atto sia quanto ai costi sia quanto alla ricostruzione induttiva del reddito non dichiarato ex art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, confermando la ripresa relativa a costi per lire 31.666.912 ritenuti indeducibili. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione degli artt. 132 e 345 c.c. in relazione alla statuizione sui componenti negativi di reddito ritenuti non provati; con il secondo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. per la regolazione delle spese di lite, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto porle a carico dell'Agenzia per entrambi i gradi di giudizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in tema di imposte dirette e IVA, quando l'Amministrazione contesta l'inerenza di un costo per mancanza o insufficienza degli elementi dedotti dal contribuente, l'antieconomicità e l'incongruità della spesa valgono come indici sintomatici della carenza di inerenza e grava sul contribuente l'onere di provare l'esistenza, la natura e la concreta destinazione della spesa all'attività d'impresa. Ha inoltre rilevato che la sentenza di merito aveva accertato, in fatto, che la documentazione prodotta non provava l'inerenza dei costi e che tale accertamento non era stato utilmente censurato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché apodittico e generico, non spiegando per quali ragioni la CTR avrebbe dovuto condannare l'Agenzia alle spese di entrambi i gradi, anche alla luce della soccombenza reciproca in appello. Non sono state liquidate spese di legittimità in assenza di difese effettive dell'Agenzia; è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione; il primo motivo non ha superato il vaglio di fondatezza, il secondo è stato reputato generico e quindi inammissibile
richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulla prova dei costi, ma la Corte non ne ha ravvisato la violazione nel caso concreto
la censura sulle spese è stata ritenuta inammissibile perché non specifica e non idonea a contestare la decisione sulla compensazione/soccombenza
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base della ripresa induttiva del reddito non dichiarato nel giudizio di merito
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato nella costituzione dell'Agenzia delle Entrate al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione
Massime di principio
- In materia di imposte dirette e IVA, l'Amministrazione può contestare l'inerenza di un costo valorizzando l'incongruità o l'antieconomicità della spesa come indici sintomatici della mancanza di inerenza; in tal caso grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'esistenza della spesa, i suoi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione all'attività d'impresa.
- La prova dell'inerenza costituisce fatto costitutivo della detrazione/deduzione fiscale e, se il giudice di merito accerta che la documentazione prodotta non la dimostra, tale apprezzamento di fatto è difficilmente scalfibile in cassazione se non con una specifica censura sul fatto decisivo.
- Il motivo di ricorso che censura la regolazione delle spese di lite deve indicare in modo puntuale le ragioni per cui la decisione sarebbe contraria all'art. 92 c.p.c.; una doglianza apodittica e generica è inammissibile.
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