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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00334/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto lavorativo che i giudici di merito hanno ricostruito come interposizione fittizia di manodopera: la prestazione era svolta materialmente presso il consorzio agrario, che impartiva direttive, forniva mezzi e organizzava il lavoro, mentre la cooperativa agricola risultava datore di lavoro solo formale. Un licenziamento del lavoratore era stato intimato dalla cooperativa, ritenuto inesistente perché proveniente da soggetto non legittimato. In primo grado era stata disposta la reintegrazione del lavoratore nei confronti del consorzio e la condanna della cooperativa al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra. La corte d'appello aveva confermato, ritenendo non maturata la decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010 perché il termine decorre dalla cessazione del rapporto con l'effettivo utilizzatore, e aveva respinto anche le doglianze sulla condanna della cooperativa al pagamento delle retribuzioni e dei contributi. In cassazione la cooperativa ha dedotto violazione di norme sul licenziamento e sulla tutela reale, sostenendo che, una volta accertata l'interposizione fittizia e l'inesistenza del recesso, la condanna alla reintegrazione e quella al pagamento delle retribuzioni non potevano essere modulate secondo l'art. 18 St. lav. Il lavoratore ha proposto ricorso incidentale deducendo un errore percettivo sulla supposta rinuncia alla domanda retributiva verso il consorzio e lamentando l'omessa pronuncia sulla domanda di contributi previdenziali e assistenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale nei limiti in cui censurava l'applicazione della tutela ex art. 18 l. n. 300/1970 a un licenziamento intimato a non domino, affermando che un atto espulsivo proveniente da soggetto estraneo al rapporto è inesistente e non può essere trattato come licenziamento nullo, annullabile o inefficace ai sensi dell'art. 18. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché applichi al lavoratore la tutela di diritto comune per il periodo in cui la prestazione è stata ancora utilizzata dal consorzio. Il ricorso incidentale del lavoratore è stato rigettato quanto al secondo motivo e dichiarato inammissibile quanto al primo. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio; è stato inoltre posto a carico del ricorrente incidentale l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 L. 300/1970

    La tutela reintegratoria e risarcitoria prevista dallo Statuto dei lavoratori non si applica al licenziamento intimato da soggetto estraneo al rapporto, perché il recesso è inesistente e tamquam non esset.

  • art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010

    Il termine di decadenza per impugnare la fattispecie va fatto decorrere dalla cessazione del rapporto con l'effettivo utilizzatore della prestazione, non dal preteso licenziamento del datore formale.

  • art. 24 L. fall.

    La regola dell'attrazione al giudice fallimentare non opera, in tema di obbligazioni solidali, quando contro il condebitore fallito non sia proposta domanda volta a ottenere un titolo per partecipare al concorso.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'ipotetico errore percettivo sulla rinuncia a una domanda non è deducibile con ricorso per cassazione, ma con revocazione nei casi previsti.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Invocato dal ricorrente incidentale per censurare un preteso vizio motivazionale/di pronuncia, ma la Corte ritiene la motivazione della sentenza di merito sufficiente al minimo costituzionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione al motivo di ricorso incidentale sull'omessa pronuncia e sulla motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 18 L. 604/1966

    Richiamato nel motivo incidentale solo come riferimento alla tutela per licenziamento, ma non decisivo nella ratio della pronuncia.

  • art. 38 d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato nel ricorso principale tra le norme asseritamente violate, ma non centrale nella decisione.

  • art. 39 d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato nel ricorso principale tra le norme asseritamente violate, ma non centrale nella decisione.

  • art. 80 bis L. 77/2020

    Richiamato nel ricorso principale tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo nella motivazione.

  • artt. 27 e 29 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamati nel motivo principale in tema di interposizione di manodopera/appalto, ma non oggetto di specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • artt. 1453, 1460, 2058 e 2094 c.c.

    Richiamati nel ricorso principale; la Corte usa il riferimento soprattutto per ribadire la distinzione tra rapporto di fatto e rapporto con datore formale, non per sviluppare autonoma esegesi di tali norme.

  • art. 1292 c.c. e ss.

    Richiamato per la questione della solidarietà tra condebitori e della persistenza dell'azione verso il debitore in bonis.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione incidentale.

Massime di principio

  • Il licenziamento intimato da un soggetto totalmente estraneo al rapporto di lavoro è inesistente, non semplicemente invalido: non produce effetti estintivi e non è suscettibile di essere ricondotto allo schema della tutela reale ex art. 18 Stat. lav.
  • Quando il recesso proviene da un datore di lavoro soltanto formale, la tutela applicabile non è quella del licenziamento illegittimo, ma la tutela di diritto comune relativa al periodo in cui la prestazione è stata effettivamente utilizzata dal datore sostanziale.
  • Nelle ipotesi di interposizione fittizia di manodopera, ai fini della decadenza per l'impugnazione occorre guardare alla cessazione del rapporto con l'effettivo utilizzatore della prestazione, non alla formale intimazione del licenziamento da parte dell'interposto.
  • L'errore percettivo sulla ricostruzione del contenuto degli atti o delle difese non integra motivo di cassazione, ma va eventualmente fatto valere con revocazione se ne ricorrono i presupposti.
  • In tema di obbligazioni solidali, il fallimento di uno dei condebitori non trasferisce automaticamente l'intera controversia alla sede concorsuale quando nei suoi confronti non sia domandato un titolo utile per il concorso: il creditore può proseguire l'azione nei confronti del condebitore in bonis.
  • Il lavoratore non è, di regola, creditore diretto dei contributi previdenziali e assistenziali; può domandarne la condanna solo nelle ipotesi eccezionali in cui la legge gli attribuisca espressamente tale legittimazione, come nel regime di reintegrazione previsto dall'art. 18 Stat. lav.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoAppalto e somministrazioneImpugnazioniSpese di liteObbligazioni solidaliAccertamento del passivo
RamiLavoroProcesso civileObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàLitisconsorzio necessario

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