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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00323/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla qualificazione dei contratti a progetto, sull'inapplicabilità dell'art. 32 d.l. n. 183/2010 e sulla tempestività dell'accertamento, ed ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla riduzione della sanzione. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione irrogata dall'Ispettorato del lavoro a seguito di accertamento ispettivo su 53 rapporti formalmente qualificati come collaborazioni a progetto, intercorsi tra ottobre 2008 e dicembre 2012. L'amministrazione ha ritenuto che tali rapporti fossero in realtà subordinati. La società e il suo legale rappresentante hanno opposto l'ordinanza sostenendo: 1) che i contratti erano conformi alla disciplina del lavoro a progetto e che, per l'attività di docenza svolta in una scuola privata, il progetto poteva coincidere con la formazione/educazione degli allievi secondo i programmi ministeriali; 2) che doveva applicarsi l'art. 32 d.l. n. 183/2010, con conseguente tardività o improponibilità dell'azione ispettiva; 3) che era stato violato l'art. 14 l. n. 689/1981 per tardività della contestazione, essendo a loro dire già disponibili gli elementi necessari prima della conclusione formale dell'accertamento; 4) che la sanzione era eccessiva e andava ridotta. La Corte d'appello ha respinto l'appello contro il rigetto dell'opposizione; in Cassazione i ricorrenti hanno riproposto i quattro motivi, censurando la qualificazione del rapporto, l'applicabilità dell'art. 32 d.l. n. 183/2010, la tempestività dell'accertamento ex art. 14 l. n. 689/1981 e la mancata riduzione della sanzione.

Norme richiamate

  • art. 61 d.lgs. n. 276/2003

    I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione di un risultato. Il progetto deve essere specifico e concretamente distinguibile dall'ordinaria attività d'impresa.

  • art. 62 d.lgs. n. 276/2003

    Il progetto deve avere un contenuto caratterizzante sufficientemente individuato, tale da delimitare con chiarezza e precisione l'oggetto e la portata dell'incarico.

  • art. 69 d.lgs. n. 276/2003

    È richiamato come norma che, insieme all'art. 61, esprime il divieto di utilizzo del lavoro a progetto al di fuori dei presupposti legali e l'esigenza di evitare forme simulatorie di subordinazione.

  • art. 32 l. n. 183/2010

    La Corte ne esclude l'applicabilità alle sanzioni amministrative irrogate dall'Ispettorato del lavoro, trattandosi di norma riferita alla materia dei contratti di lavoro a tempo determinato e non al procedimento di accertamento delle violazioni amministrative.

  • art. 14 l. n. 689/1981

    Il dies a quo del termine per la contestazione decorre dal momento in cui l'autorità ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili per verificare la violazione; la valutazione del giudice di merito sulla ragionevole conclusione dell'accertamento è insindacabile se congruamente motivata.

  • art. 19 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato in relazione alla quantificazione della sanzione, ma il motivo è dichiarato inammissibile perché basato su censure fattuali e generiche, senza indicare che le sanzioni fossero fuori dalla cornice edittale.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    È la base formale delle doglianze per violazione di legge proposte nei motivi di ricorso.

  • L. n. 30 del 2003, art. 4, comma 1, lett. c), nn. 1-6

    È richiamata come finalità della riforma che ha ispirato la disciplina del lavoro a progetto, volta a limitare l'abuso delle collaborazioni coordinate e continuative.

  • L. n. 689/1981, artt. 13 e segg.

    Costituiscono la disciplina generale dell'accertamento e delle sanzioni amministrative, autonoma rispetto a iniziative dei lavoratori e ai termini decadenziali che li riguardano.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1

    Richiamato nel dispositivo per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel contratto a progetto, la legittimità della collaborazione non dipende dal fatto che il progetto sia eccezionale o estraneo all'oggetto sociale del committente, ma dal fatto che esso sia specifico, autonomamente gestito dal collaboratore e concretamente distinguibile dall'ordinaria attività d'impresa.
  • La mera coincidenza tra progetto dedotto e attività ordinaria dell'impresa, ove il contratto si risolva nella semplice messa a disposizione di energia lavorativa per lo svolgimento dell'attività tipica del committente, è incompatibile con la disciplina del lavoro a progetto e può condurre alla riqualificazione del rapporto.
  • L'art. 32 l. n. 183/2010 non si applica al procedimento di accertamento e irrogazione di sanzioni amministrative in materia lavoristica, che resta regolato dalla l. n. 689/1981.
  • In tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione decorre solo quando l'autorità abbia acquisito e valutato tutti gli elementi indispensabili alla verifica della violazione; la durata dell'accertamento va apprezzata dal giudice di merito secondo la complessità concreta della vicenda.
  • Una censura sulla misura della sanzione è inammissibile se si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto o non indica specificamente che la sanzione sia stata applicata fuori dai limiti edittali.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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