Cassazione Civile, Ordinanza n. 00309/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un militare aveva riportato lesioni durante una lezione di addestramento al lancio di bombe a mano, svolta come istruttore di lancio. In primo grado la domanda di riconoscimento delle provvidenze previste per le vittime del dovere era stata rigettata, ritenendosi che l'evento fosse avvenuto nell'ambito dell'ordinaria attività di addestramento, senza esposizione a fattori di rischio specifico. La corte d'appello, invece, aveva accolto la domanda qualificando l'errore di un allievo nel lancio come circostanza straordinaria idonea a esporre il militare a maggiori rischi, valorizzando anche il rispetto delle norme di sicurezza e la previa formazione propedeutica. Con il ricorso per cassazione i Ministeri deducevano violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005 e dell'art. 1 del d.P.R. n. 243/2006, sostenendo che la fattispecie concretizzasse solo il rischio tipico dell'attività addestrativa e non le 'particolari condizioni ambientali e operative' richieste per l'equiparazione alle vittime del dovere.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse erroneamente sussunto i fatti accertati nella nozione di particolari condizioni ambientali e operative: l'errore dell'allievo nel lancio non costituiva circostanza straordinaria, ma concretizzazione del rischio tipico dell'addestramento, svolto regolarmente e nel rispetto delle norme di sicurezza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 564, L. n. 266/2005
Per l'equiparazione alle vittime del dovere non basta la mera dipendenza da causa di servizio; occorre un quid pluris, cioè il nesso con particolari condizioni ambientali e operative che espongano a un rischio superiore a quello ordinario.
art. 1, comma 563, L. n. 266/2005
Richiamato come base normativa del riconoscimento delle provvidenze per le vittime del dovere.
Norma attuativa richiamata per la disciplina delle provvidenze spettanti e dei presupposti per il riconoscimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato articolato come denuncia di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380 bis.1, ultimo comma, c.p.c.
Norma richiamata per il deposito dell'ordinanza al termine della camera di consiglio.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere o dell'equiparazione prevista dalla legge, non è sufficiente la semplice dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio: è necessario che l'evento sia collegato a particolari condizioni ambientali e operative.
- Le particolari condizioni ambientali e operative presuppongono un quid pluris rispetto all'ordinario svolgimento del servizio e richiedono la presenza di un rischio non comune alla generalità di chi svolge quel medesimo servizio.
- Se il danno deriva dalla concretizzazione del rischio tipico e ordinario dell'attività istituzionale o addestrativa, anche se causato da condotta imprudente o imperita di un terzo partecipante, non ricorre di per sé la straordinarietà richiesta dalla disciplina sulle vittime del dovere.
- La corretta qualificazione giuridica dei fatti ai fini dell'applicazione della normativa sulle vittime del dovere spetta al giudice di merito, ma resta censurabile in cassazione quando la sussunzione avvenga in contrasto con i principi di diritto consolidati.
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