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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00322/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva agito per ottenere il riconoscimento di un superiore inquadramento contrattuale e il conseguente ricalcolo delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo per un determinato periodo il parametro 175 del CCNL di settore, ritenendo che le mansioni svolte andassero oltre quelle dell’operatore qualificato d’ufficio. La Corte d’appello, su impugnazione della società datrice, aveva invece escluso che le mansioni avessero contenuto significativo e aveva rigettato integralmente la domanda. In cassazione il lavoratore ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del CCNL Autoferrotranvieri, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato le prove testimoniali e documentali e avesse male interpretato le declaratorie contrattuali, confondendo il discrimine tra i livelli con il requisito dell’autonomia, che secondo il ricorrente non sarebbe richiesto tra i parametri comparati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non fossero pertinenti rispetto alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata, perché il ricorrente aveva criticato una valutazione fondata sul parametro 130 e sul requisito dell’autonomia, mentre la Corte d’appello aveva invece ragionato sul confronto tra il parametro 140 e il parametro 175, escludendo che le mansioni avessero contenuto significativo. Ha inoltre osservato che il ricorso proponeva una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella del giudice di merito e non indicava adeguatamente la produzione del CCNL in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro di censura sulla valutazione delle prove, ma la Corte ne ha escluso la violazione perché il motivo non coglieva la ratio decidendi e mirava a una nuova valutazione del merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché volta a sovrapporre una diversa lettura delle prove a quella del giudice di merito

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come norma sul vizio denunciato; la Corte ha rilevato che la censura non era correttamente calibrata sulla motivazione impugnata

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente

  • CCNL Autoferrotranvieri, art. 2 Accordo Nazionale del 27.11.2000

    richiamato dal ricorrente per sostenere il superiore inquadramento; la Corte ha però rilevato che il motivo non era adeguatamente rapportato alla declaratoria contrattuale effettivamente posta a base della decisione di merito

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma attacca una motivazione diversa o solo apparentemente simile.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.
  • Quando la controversia riguarda l’inquadramento contrattuale, il motivo di ricorso deve misurarsi con le declaratorie effettivamente considerate dal giudice di merito e con il concreto raffronto tra le mansioni accertate e i livelli contrattuali in contestazione.
  • È inammissibile il ricorso che, per sostenere l’erroneità della decisione, proponga una lettura alternativa delle testimonianze e dei documenti senza evidenziare un vero errore di sussunzione o una violazione del criterio legale di valutazione della prova.
  • La mancata specifica indicazione della produzione del contratto collettivo in sede di legittimità indebolisce la censura fondata sull’interpretazione delle relative declaratorie.
  • Nel giudizio di legittimità il ricorrente soccombente è tenuto alle spese e, ricorrendone i presupposti, all’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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