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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00313/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per un determinato numero di giornate lavorate alle dipendenze di un datore di lavoro agricolo. In sede amministrativa l'ente previdenziale aveva negato l'iscrizione; la lavoratrice aveva quindi agito in giudizio, ma il Tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7/1970, ritenendo tardiva l'azione. La Corte d'appello ha confermato tale soluzione. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 375/1993 e dell'art. 22 del d.l. n. 7/1970; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.l. n. 384/1992 conv. in l. n. 438/1992; 3) omessa motivazione su un fatto decisivo. I primi due motivi miravano a contestare l'applicazione del termine decadenziale alla domanda giudiziale volta ad ottenere l'iscrizione negli elenchi agricoli, quale presupposto per la prestazione economica di disoccupazione agricola. Il terzo motivo è stato formulato come vizio motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva applicato la decadenza di 120 giorni prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7/1970 anche alla domanda giudiziale avente ad oggetto l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, domanda prodromica all'accesso alla prestazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., poiché la Corte d'appello aveva confermato integralmente la decisione di primo grado e non erano stati allegati elementi idonei a escludere l'identità delle rationes decidendi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 22 del d.l. n. 7/1970

    stabilisce un termine decadenziale di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria nelle controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione dagli elenchi nominativi degli operai agricoli; il termine decorre dalla notifica del provvedimento conclusivo o, in caso di inerzia amministrativa, dalla scadenza dei termini per provvedere.

  • art. 11 del d.lgs. n. 375/1993

    rileva ai fini della scansione della fase amministrativa e della decorrenza del termine decadenziale per l'azione giudiziaria.

  • art. 4 del d.l. n. 384/1992

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata; nel testo non emerge una specifica lettura della Corte oltre al richiamo nel quadro normativo della controversia.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge dedotti sui primi due motivi.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    costituisce il parametro del terzo motivo, dichiarato inammissibile.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    il vizio motivazionale non è deducibile in cassazione quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado e non sono prospettati elementi per escludere la coincidenza delle ragioni decisorie.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che inserisce il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all'iscrizione, non iscrizione o cancellazione dagli elenchi nominativi degli operai agricoli, l'azione giudiziaria è soggetta a un termine di decadenza di 120 giorni, che decorre dalla notifica del provvedimento amministrativo conclusivo oppure, se l'amministrazione resta inerme nei termini, dalla scadenza del termine per provvedere, poiché l'inerzia vale come rigetto tacito conosciuto ex lege dall'interessato.
  • La decadenza dall'azione opera oggettivamente per effetto del decorso del termine e non è neutralizzata dal comportamento dell'ente previdenziale, neppure se quest'ultimo abbia indicato termini di impugnazione errati: tale condotta può semmai rilevare sul piano risarcitorio per l'affidamento ingenerato, ma non impedisce il perfezionarsi della decadenza.
  • Quando la Corte d'appello conferma integralmente la decisione di primo grado, il motivo di ricorso per vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono dedotti elementi idonei a dimostrare che la decisione di secondo grado sia fondata su ragioni diverse da quelle del primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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